The Project Gutenberg EBook of Costituzione della Repubblica Italiana e
Statuti Costituzionali del Regno d'Italia, by Anonymous
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Title: Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia
Author: Anonymous
Release Date: July 9, 2007 [EBook #22025]
Language: Italian
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ***
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COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
E
STATUTI COSTITUZIONALI
DEL
REGNO D'ITALIA.
COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA.
TITOLO PRIMO.
_Della repubblica italiana._
ARTICOLO PRIMO.
La religione cattolica apostolica romana è la religione dello stato.
2.
La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini.
3.
Il territorio della repubblica si divide in dipartimenti, distretti e
comuni.
TITOLO II.
_Del diritto di cittadinanza._
4.
Ogni figlio di un cittadino, purchè dimori nel territorio della
repubblica, divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza.
5.
Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero che, possedendo
nel territorio della repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno
stabilimento d'industria o di commercio, vi abbia dimorato per sette
anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino.
6.
Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la
naturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenza
insigne nel territorio della repubblica, o un'abilità straordinaria
nelle scienze od arti, ancorchè meccaniche, o finalmente servigi
importanti resi alla repubblica.
7.
Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima
che sieno verificate le suddette condizioni.
8.
La legge determina il limite dell'età minorile, quello della proprietà
necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per
le quali si sospende o si perde l'esercizio de' diritti di cittadino.
9.
Regola pure la formazione del registro civico; i soli cittadini
descritti in questo registro sono eleggibili alle funzioni
costituzionali.
TITOLO III.
_Dei collegi._
10.
Tre collegi elettorali, cioè il collegio dei _possidenti_, quello de'
_dotti_ e quello de' _commercianti_, sono l'organo primitivo della
sovranità nazionale.
11.
Sull'invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni
biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della
consulta di stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione e
di cassazione, e i commissarj della contabilità. Le loro sessioni non
durano più di 15 giorni.
12.
Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto.
13.
La seduta d'ogni collegio non è legittima senza l'intervento di più
d'un terzo de' suoi membri.
14.
Ad ogni sessione ordinaria de' collegi, il governo presenta a ciascuno
di essi la lista de' posti vacanti e le notizie relative alle nomine
da farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi
allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.
15.
Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli
articoli 109, 111 e 114.
16.
Pronunciano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale che
loro vien proposta dalla consulta di stato.
17.
I membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 30 anni, e sono
eletti a vita.
18.
Si cessa d'esser membro de' collegi, 1.º per fallimento doloso legalmente
provato; 2.º per un'assenza prolungata per tre sessioni consecutive dal
proprio collegio senza legittima causa; 3.º per servigio accettato presso
d'una potenza straniera senza permissione del proprio governo; 4.º per
assenza dalla repubblica, continuata sei mesi dopo il legale richiamo;
5.º finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il diritto di
cittadinanza.
19.
Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il
processo verbale della sua seduta.
TITOLO IV.
_Del collegio de' possidenti_.
20.
Il collegio de' possidenti è composto di 300 cittadini scelti fra
tutti i proprietarj della repubblica che hanno in beni stabili una
rendita annua non minore di sei mila lire. La sua residenza pei primi
dieci anni è in Milano.
21.
Ogni dipartimento ha diritto di avere nel collegio de' proprietarj per
lo meno tanti membri, quanti in ragione d'uno per ogni trenta mila
abitanti corrispondono al totale della sua popolazione.
22.
Se non si trovano in un dipartimento tanti cittadini forniti della
rendita prescritta dall'articolo 20, il numero si completa sopra una
lista quadrupla de' maggiori possidenti dello stesso dipartimento.
23.
In ogni sessione il collegio completa sè medesimo sugli stati di
possidenza fondiaria che ha diritto di chiedere al governo.
24.
Elegge nel suo seno nove membri a formar parte della censura.
25.
Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista tripla per
l'elezione de' funzionarj pubblici indicati all'art. 11, e la presenta
alla censura.
TITOLO V.
_Del collegio de' dotti_.
26.
Il collegio de' dotti è composto di 200 cittadini scelti fra gli
uomini più celebri in ogni genere di scienze o di arti liberali e
meccaniche, od anche fra' più distinti per dottrina nelle materie
ecclesiastiche, o per cognizioni morali, legali, politiche ed
amministrative. La sua residenza pei primi dieci anni è in Bologna.
27.
In ogni sessione il collegio trasmette alla censura una lista tripla
de' cittadini forniti de' suddetti requisiti, sulla quale la censura
rimpiazza i posti in esso vacanti.
28.
Elegge nel suo seno sei membri per far parte della censura.
29.
Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista dupla per l'elezione
de' funzionarj pubblici indicati all'art. 11, e la presenta alla
censura.
TITOLO VI.
_Del collegio de' commercianti_.
30.
Il collegio de' commercianti è composto di 200 cittadini scelti fra i
negozianti più accreditati, e i fabbricatori più distinti per
l'importanza del loro commercio. La sua residenza nei primi dieci anni
è in Brescia.
31.
In ogni sessione il collegio si completa coll'appoggio de' lumi che ha
diritto di domandare al governo.
32.
Sono comuni a questo collegio gli articoli 28 e 29.
TITOLO VII.
_Della censura_.
33.
La censura è una commissione di 21 membri, nominata da' collegi nel
modo e nella proporzione indicata agli articoli 24 e 28. La sua
residenza pei primi dieci anni è in Cremona.
34.
Si aduna necessariamente non più tardi di cinque giorni dopo le
sessioni de' tre collegi.
35.
Non istà raccolta più di dieci giorni, e le sue sedute non sono
legittime senza l'intervento almeno di 17 de' suoi membri.
36.
Sulle liste de' tre collegi elegge agl'impieghi costituzionali
indicati all'articolo 11 alla pluralità assoluta de' voti.
37.
Proclama eletti quelli che si trovano nominati da tutti tre i collegi,
pure con pluralità assoluta.
38.
Elegge ai posti vacanti nel collegio dei dotti, come all'articolo 27.
39.
Compie necessariamente tutte le nomine affidatele dalla costituzione
nel termine prefisso alle sue sessioni.
40.
Esercita le funzioni attribuitele dalla costituzione agli articoli
109, 111 e 114.
41.
La censura si rinnova ad ogni sessione anco straordinaria de' collegi
elettorali.
42.
Gli atti della censura vengono presentati ai collegi nella prossima
loro sessione.
TITOLO VIII.
_Del governo_.
43.
Il governo è affidato ad un presidente, ad un vicepresidente, ad una
consulta di stato, a dei ministri e ad un consiglio legislativo nelle
loro rispettive attribuzioni.
44.
Il presidente dura in carica 10 anni, ed è indefinitivamente
rieleggibile.
45.
Il presidente ha l'iniziativa di tutte le leggi, come all'articolo 76.
46.
Ha pure l'iniziativa di tutte le negoziazioni diplomatiche.
47.
È incaricato esclusivamente del potere esecutivo ch'esercita per mezzo
dei ministri.
48.
Nomina i ministri, gli agenti civili e i diplomatici, i capi
dell'armata e i generali. La legge provvede per gli ufficiali di rango
inferiore.
49.
Nomina il vicepresidente che in di lui mancanza prende il suo luogo
nel consiglio legislativo, e lo rappresenta in tutte le parti ch'egli
vuole affidargli. Nominato una volta, non può esser rimosso durante la
presidenza di chi lo ha eletto.
50.
In qualunque caso di vacanza della presidenza passano in lui tutti gli
attributi del presidente sino all'elezione del successore.
51.
I sigilli dello stato sono presso il presidente. Un segretario di
stato da lui eletto, che ha il grado di consigliere, è incaricato
sotto la sua personale risponsabilità di presentargli entro il termine
di tre giorni le leggi sanzionate dal corpo legislativo, di apporvi il
sigillo dello stato e di promulgarle.
52.
Lo stesso segretario di stato contrassegna la firma del presidente, e
tiene il registro particolare de' di lui atti.
53.
Il trattamento del presidente è di lire 500,000 di Milano; quello del
vicepresidente è di lire 100,000.
TITOLO IX.
_Della consulta di stato_.
54.
La consulta di stato è composta di otto cittadini, d'età non minore di
40 anni, eletti a vita dai collegi, e distinti per segnalati servigi
resi alla repubblica.
55.
Presiede alla consulta di stato il presidente della repubblica. Uno
de' suoi membri, a scelta del presidente, è ministro degli affari
esteri. Questi presiede la consulta in mancanza del presidente.
56.
La consulta di stato è specialmente incaricata dell'esame de' trattati
diplomatici, e di tutto ciò che ha rapporto agli affari esteri dello
stato.
57.
Le istruzioni relative alle negoziazioni diplomatiche sono discusse
nella consulta; e i trattati non sono definitivi, se non approvati
dalla maggiorità assoluta de' suoi membri.
58.
Se il governo per motivi di sicurezza della repubblica ha ordinato
l'arresto di qualche persona sospetta, deve il presidente entro il
termine di 10 giorni o rimetterlo ai tribunali competenti, o in vista
delle particolari circostanze dello stato ottenere dalla consulta un
decreto di proroga a tradurvelo. Questo decreto debb'essere
sottoscritto dal presidente e dalla maggiorità dei membri della
consulta.
59.
Un somigliante decreto è pur necessario quando occorra di allontanare
dalla centrale della repubblica qualche cittadino che ne turbi la
quiete.
60.
Tutte le misure particolari non appoggiate dal testo di veruna legge
generale, ma però reclamate dalla sicurezza dello stato, formano
necessariamente l'oggetto di un decreto speciale della consulta.
61.
Allorchè la sicurezza dello stato esigesse di metter fuori della
costituzione un dipartimento, o quando l'insurrezione di qualche corpo
armato o la condotta di qualche gran funzionario richiedesse alcuna
misura straordinaria per la salvezza della repubblica, questa
debb'essere autorizzata da un preventivo decreto della consulta di
stato.
62.
Ogni decreto della consulta è sempre ristretto al caso speciale che lo
ha determinato.
63.
Il presidente ha esclusivamente l'iniziativa di tutti gli affari che
si propongono nella consulta di stato, ed il voto preponderante in
parità di suffragi.
64.
La consulta di stato ne' casi di cessazione, rinunzia o morte del
presidente elegge a pluralità assoluta de' voti il successore nel
termine di 48 ore, nè può separarsi prima di aver compita la nomina. A
questa sessione, in mancanza del presidente, presiede il
vicepresidente.
65.
Il trattamento de' membri della consulta di stato è di lire 30,000.
TITOLO X.
_De' ministri_.
66.
I ministri sono eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo.
67.
Il presidente può nominare un gran giudice nazionale: questi è
necessariamente il ministro della giustizia. La carica di gran giudice
non si perde che per rinunzia o condanna.
68.
Gli attributi particolari del gran giudice sono: 1.º lo stabilire i
regolamenti d'ordine pei tribunali; 2.º la facoltà di sospendere per un
semestre qualche giudice negligente o di una condotta che offenda la
dignità della sua carica; 3.º il diritto di presedere, quando il governo
lo ricerca, il tribunale di cassazione, con voce preponderante.
69.
Allorchè il governo crede opportuno il nominare un segretario di stato
della giustizia, e confidargli questo dipartimento, il gran giudice
conserva bensì il suo titolo, ma cessa da tutte le sue funzioni. Il
segretario di stato della giustizia esercita le funzioni del ministro
della giustizia, ma non gode le prerogative di gran giudice.
70.
Il ministro delle relazioni estere è necessariamente tolto fra i
membri della consulta di stato, a scelta del presidente il quale lo
nomina e lo dimette a suo piacere.
71.
Un ministro è specialmente incaricato dell'amministrazione del tesoro
pubblico. Egli veglia sulle riscossioni, ordina il giro dei fondi e i
pagamenti autorizzati dalla legge; ma non può permettere verun pagamento
se non in virtù, 1.º di una legge e fino alla concorrenza de' fondi
specialmente assegnati ad un determinato oggetto di spesa; 2.º di un
decreto del governo; 3.º di un mandato firmato da un ministro.
72.
Dee sotto la propria risponsabilità far presentare ogni anno il conto
generale del tesoro pubblico ai commissarj della contabilità, entro
l'ultimo semestre dell'anno successivo.
73.
I conti dettagliati della spesa di ciaschedun ministro, sottoscritti
da lui medesimo, vengono ogni anno pubblicati.
74.
Nessun atto del governo può aver effetto se non è firmato da un
ministro.
TITOLO XI.
_Del consiglio legislativo_.
75.
Il consiglio legislativo è composto per lo meno di 10 cittadini, d'età
non minore di 30 anni, eletti dal presidente, e rivocabili dal
medesimo dopo tre anni.
76.
I consiglieri danno il loro voto deliberativo su i progetti di legge
proposti dal presidente, che non vengono approvati se non a maggiorità
assoluta de' suffragi.
77.
Hanno voto consultivo in tutti gli altri affari ne' quali il
presidente lo ricerca.
78.
Sono specialmente incaricati della redazione de' progetti di legge;
dell'esposizione de' motivi che gli hanno determinati; delle
conferenze cogli oratori del corpo legislativo, e delle discussioni
relative in contraddittorio de' medesimi; decidono su le quistioni di
cui all'articolo 100.
79.
I ministri possono intervenire al consiglio legislativo in conseguenza
dell'invito del presidente.
80.
Il trattamento di ogni consigliere è di lire 20,000.
TITOLO XII.
_Del corpo legislativo_.
81.
Il corpo legislativo è composto di 75 membri, d'età non minore d'anni
30. La legge determina il numero de' membri che debbono scegliersi da
ciascun dipartimento in ragione di popolazione. Almeno la metà
debb'essere tolta fuori de' collegi.
82.
Si rinnova per terzo ogni due anni. La sortita del primo terzo e del
secondo viene determinata dalla sorte. In progresso l'anzianità regola
il turno.
83.
Il governo convoca il corpo legislativo e ne proroga le sedute. Esse
però non possono durare meno di due mesi all'anno.
84.
Non può deliberare senza l'intervento di più della metà de' suoi
membri, non compresi gli oratori.
85.
I membri de' collegi, quelli della consulta di stato, quelli del
consiglio legislativo e i ministri hanno diritto di assistere alle
sedute del corpo legislativo dalla tribuna loro specialmente
destinata.
86.
Il corpo legislativo nomina nel suo seno una camera di oratori in
numero non maggiore di 15. A questa commissione viene comunicato ogni
progetto di legge trasmesso dal governo.
87.
La commissione lo esamina, conferisce in segreto coi consiglieri del
governo, e porta al corpo legislativo il suo voto d'approvazione o di
rifiuto.
88.
Il progetto si discute alla presenza del corpo legislativo fra due
oratori e due consiglieri del governo.
89.
Il corpo legislativo delibera senza discussione a scrutinio segreto e
a maggiorità assoluta dei suffragi. Gli oratori non hanno voto.
90.
La promulgazione della legge si fa dal governo tre giorni dopo la
decisione del corpo legislativo.
91.
Durante questo intervallo, la legge può essere denunziata come
incostituzionale.
92.
La denunzia sospende la promulgazione e l'effetto della legge.
93.
Il trattamento de' membri del corpo legislativo è di lire 6000 di
Milano; quello degli oratori è di lire 9000.
TITOLO XIII.
_De' tribunali_.
94.
Le differenze fra privati possono terminarsi per mezzo d'arbitri. Il
loro giudizio è inappellabile e senza ricorso alla cassazione. Vi sono
in materia civile de' conciliatori e de' giudici di prima istanza, dei
tribunali d'appello, due tribunali di revisione ed uno di cassazione.
95.
Non si dà appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel
solo caso di due sentenze discordanti.
96.
Il tribunale di cassazione, 1.º annulla i giudicati inappellabili ne'
quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta
contravvenzione alla legge; 2.º pronuncia sulle domande di remissione da
un tribunale all'altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza
pubblica; 3.º pronuncia pure sulle quistioni d'incompetenza delle cause
criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche tribunale; 4.º
denunzia ai collegi gli atti del corpo legislativo o del governo, che
importano usurpazione del potere giudiziario, o frappongono impedimento
al libero di lui esercizio.
97.
In materia di delitti vi sono de' tribunali criminali. Pei delitti
soggetti a pena afflittiva o infamante, un primo giurì ammette o
rigetta l'accusa. Se questa viene ammessa, un secondo giurì riconosce
e verifica il fatto, e i giudici applicano in seguito la legge. Il
loro giudizio è inappellabile.
98.
La legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la giurisdizione
territoriale, le funzioni de' tribunali e il trattamento dei giudici.
99.
La legge fissa l'organizzazione dei giurì e l'epoca in cui debbono
essere attivati, non però più lontana di dieci anni.
100.
Le quistioni di pubblica amministrazione sono di privativa competenza
del consiglio legislativo.
101.
Le camere di commercio pronunciano sommariamente nelle cause
mercantili.
102.
I delitti militari sono giudicati da' consigli di guerra, a norma del
codice militare.
103.
I membri dei tribunali di cassazione e revisione sono eletti dai
collegi. Quelli dei tribunali d'appello, i giudici ordinarj e i
conciliatori sono nominati dalla consulta di stato sopra le liste che
vengono loro presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e
d'appello. La legge regola la formazione di queste liste.
104.
I giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze
relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde
il diritto di cittadinanza.
TITOLO XIV.
_Della risponsabilità de' funzionarj pubblici_.
105.
Le funzioni di membro de' collegi e della censura, di presidente e
vicepresidente del governo, di membro della consulta di stato, del
consiglio legislativo, del corpo legislativo, della camera degli
oratori, de' tribunali di revisione e di cassazione non danno veruna
risponsabilità.
106.
Per delitti personali e non derivanti dall'esercizio delle suddette
funzioni, i prevenuti sono rimessi ai tribunali competenti dai corpi
cui appartengono.
107.
I ministri sono risponsabili, 1.º degli atti del governo da loro
sottoscritti; 2.º della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti
d'amministrazione pubblica; 3.º degli ordini particolari che avessero
dato contrarj alla costituzione e ai regolamenti veglianti; 4.º della
malversazione della sostanza pubblica.
108.
Il governo, la camera degli oratori, il tribunale di cassazione, per
gli oggetti di loro rispettiva competenza, denunziano ai tre collegi
gli atti incostituzionali e i dilapidatori della pubblica fortuna. Se
due collegi dichiarano che la denunzia merita di essere posta in
considerazione, viene rimessa alla censura.
109.
La censura, dietro il voto de' due collegi, esamina i fondamenti della
denunzia, sente i testimonj, cita gli accusati, e quando crede fondata
l'accusa, rimette l'accusato al tribunale di revisione che lo giudica
inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione.
110.
Indipendentemente dell'esito del giudizio, il decreto con cui la
censura ammette l'accusa, priva il funzionario della sua carica, e
l'inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego.
111.
Oltre i casi di denunzia degli articoli 108 e 109, la censura può
direttamente far conoscere al governo che qualche funzionario ha
perduta la confidenza della nazione, ovvero che ha dilapidata la
sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta.
112.
Il governo o destituisce il funzionario denunziato, ovvero con
messaggio partecipa ai collegi le ragioni per cui non ha potuto
convenire nell'opinione della censura.
113.
I collegi, se aderiscono al parere del governo, passano all'ordine del
giorno sulla denuncia: se a quello della censura, rimettono il
messaggio del governo all'esame della censura prossima.
114.
La seconda censura, dopo il voto dei due collegi, prende ad esame i
fondamenti della denunzia, sente l'accusato e i testimonj, e quando
crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al tribunale di
revisione. Questa remissione produce gli effetti indicati all'articolo
110.
115.
I giudici civili e criminali sono pure rimessi al tribunale di
revisione da quello di cassazione pei delitti relativi alle loro
funzioni.
TITOLO XV.
_Disposizioni generali_.
116.
La costituzione non riconosce altra superiorità civile fuor di quella
che nasce dall'esercizio delle pubbliche funzioni.
117.
È libero ad ogni abitante nel territorio della repubblica l'esercizio
privato del proprio culto.
118.
L'arresto senza mandato preventivo di un'autorità che abbia diritto
d'ordinarlo, è nullo, a meno che il delinquente non sia stato sorpreso
in flagrante delitto; ma questo arresto può essere convalidato dal
decreto posteriore d'un'autorità competente, motivato sopra
sufficienti indizj.
119.
La repubblica non riconosce altri privilegi nè altri vincoli
all'industria e al commercio interno ed esterno, fuor di quelli che la
legge stabilisce.
120.
Evvi in tutta la repubblica uniformità di pesi, di misure, di monete,
di leggi criminali e civili, di catasto prediale e di sistema di
pubblica istruzione elementare.
121.
Un istituto nazionale è incaricato di raccogliere le scoperte, e di
perfezionare le scienze e le arti.
122.
Una contabilità nazionale regola e verifica i conti dell'entrata e
delle spese della repubblica. Questa magistratura è composta di cinque
membri scelti da' collegi. Si rinnova mediante la sortita di uno de'
suoi membri di due in due anni. Essi però sono indefinitamente
rieleggibili.
123.
La truppa assoldata è subordinata ai regolamenti d'amministrazione
pubblica. La guardia nazionale non lo è che alla legge.
124.
La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Nessun corpo armato può
deliberare.
125.
Tutt'i debiti e crediti delle diverse province le quali in oggi
formano parte della repubblica, appartengono alla nazione. La legge
determina le disposizioni relative a quelli dei comuni.
126.
L'acquirente de' beni nazionali di qualunque provenienza che ne gode
dietro una vendita legalmente compita, non può per alcun titolo essere
turbato nel pacifico possesso dei beni comprati, salvo al terzo
reclamante, qualora vi sia luogo, il diritto d'essere indennizzato dal
tesoro pubblico.
127.
La legge assegna sui beni nazionali invenduti una conveniente rendita
ai vescovi, ai loro capitoli e seminarj, ai parochi e alla fabbrica
delle cattedrali. Questa rendita è intangibile.
128.
Quando dopo l'intervallo di tre anni la consulta di stato riconosce
necessaria la riforma di qualche articolo costituzionale, la propone
ai collegi che ne giudicano.
BONAPARTE.
MELZI.
MARESCALCHI.
Per copia conforme;
_Il Consigliere Segretario di Stato_,
=Guicciardi=.
Certificato conforme;
_Il Consigliere Segretario di Stato_,
=A. Strigelli=.
LA CONSULTA DI STATO
AI POPOLI
DEL REGNO D'ITALIA.
Uno stato nuovo, creato in mezzo a tante commozioni politiche, non
poteva tutto ad un tratto salire ad un grado tale di consistenza, di
perfezione, di forza, che assicurarne per sempre potesse l'esistenza,
il riposo e la prosperità. Il genio del fondatore, per quanto vasto ed
ardito si fosse, doveva pur esso arrestarsi agli ostacoli che si
opponevano, e la medesima penetrazion sua doveva consigliargli di non
ispingere al di là di quello che permettevano le circostanze. Tale fu
la sorte della nostra repubblica, allorchè inaspettatamente la prima
volta comparve sull'orizzonte politico dell'Europa.
E la fece al certo un gran passo, quando ne' comizj radunati in Lione,
sotto gli auspicj e la mano del suo creatore, rifuse la costituzione,
e proclamò un capo, i lumi e il potere del quale l'avrebbero più
rapidamente innalzata alla felicità ed alla considerazione a cui le
permetteva pretendere il suo destino.
Ma anche questa seconda organizzazione non poteva essere che precaria,
onde non fece che conformarsi in quel punto alle combinazioni
contemporanee, e commettersi per il seguito alla esperienza. Ha questa
di fatti provato che molto mancava ancora al compimento dell'edificio;
e per quanto sieno state abili e pure le mani che vi hanno dato opera,
la marcia era ancora troppo lenta per non accorgersi che le fondamenta
ed i mezzi non erano per anche abbastanza, solide quelle, questi
efficaci.
Al fine il grande esempio presentato dalla Francia terminò di
convincere i più pertinaci; e l'esito il più felice ci disse ch'era
tempo omai ancora per noi d'imitarla.
Da quell'istante la consulta di stato, incaricata per istituto di
vegliare alla sicurezza della repubblica, prese ad esaminare con quali
modi operare un salutare cangiamento prescritto, non solo da quanto
vedevam operarsi d'intorno a noi, ma da un interesse ben anche più
grande, quello, cioè, della nostra conservazione.
Già aveva essa comunicati i suoi pensieri, e diretti i suoi voti
all'augusto capo dello stato: già gli aveva essa sottomesso il
risultato delle sue meditazioni, quando fu invitata di recarsi a
Parigi, del pari che una numerosa deputazione, composta di membri
tratti da tutte le autorità costituite, onde assistere alla solenne
incoronazione di =Napoleone=, imperatore de' Francesi.
Allora fu che, avendo occasione d'osservare più da vicino le opere
luminose di questo genio prodigioso; che ammirando lo stato di
prosperità e di gloria a cui egli ha d'un lampo di nuovo innalzata la
nazione ch'egli governa; che vedendo per tutto regnare la tranquillità
e la confidenza, la consulta rivolse lo sguardo sulla patria, e non
potette resistere ad invidiare per lei la felicità di cui era venuta
ad essere testimonio.
Per altra parte la consulta era ognor tormentata dal pensiero di
futuri pericoli, nè poteva dissimularsi quali e quanti si sarebbero
sempre uniti per far minaccia. Essa non dimenticava i disegni e
gl'interessi d'altre potenze, e il disequilibrio delle forze, e il
danno d'una posizione sì esposta, nè quello delle attrattive del
nostro territorio.
Giudicò dunque essa del dover suo di riassumere l'incominciato lavoro,
e riunendosi ai deputati, distinti tutti egualmente per le cariche da
loro sostenute, non che pel loro zelo e pei loro lumi, d'emettere di
voce unanime il voto che tutti hanno creduto il più vantaggioso, e che
senza fallo era di già formato da tutti i cuori.
Questo voto, che l'amore e la gratitudine dettavano ed inculcavano in
oltre con uguale forza, fu accolto. =Napoleone= è Re d'Italia. La
corona è ereditaria di maschio in maschio nella sua discendenza
diretta e legittima, sia naturale, sia adottiva. Ma egli soltanto
potrà riunire nella sua persona la corona d'Italia a quella di
Francia; e tutti i successori di lui avranno a risedere costantemente
sul territorio della nostra repubblica.
È l'interesse nostro che ha condotto e mosso =Napoleone= ad
acconsentirvi. Di fatti, questa corona egli ricusa di ritenerla, nè la
riterrà, se non fino a tanto che questo interesse ne imporrà la legge
alla sua saggezza ed all'affetto ch'egli ci conserva; moderazione però
fatale per noi, che, mentre potevamo lusingarci d'averlo a presidente
per sempre, ci pone a rischio di non averlo a re che un istante:
poichè se il suo regno va a cessare ogni volta che cesseranno i nostri
pericoli, il genio suo e la sua preponderanza non lo lasceranno durar
lungo tempo.
Avendo voluto porre un limite alla durata del suo potere, egli ne
limiterà di più, e regolerà l'estensione e l'uso. Ci saranno date
costituzioni che ci garantiranno la nostra religione, l'integrità del
nostro territorio, l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e
civile, l'irrevocabilità delle vendite de' beni nazionali, il diritto
esclusivo di coprire le cariche dello stato: che riserberanno alla
legge sola l'autorità di stabilire le imposizioni, e che in somma
consacreranno, consolideranno tutt'i grandi principj sopra i quali è
fondato il vero bene de' popoli e la loro tranquillità. =Napoleone= ne
ha assunto l'impegno: chi può dubitare ch'egli non voglia, ch'egli non
sappia adempirlo?
Tali sono i risultati dello statuto costituzionale unito a questo
proclama, cioè:
NAPOLEONE,
_Per la grazia di Dio e le Costituzioni_,
=Imperatore de' Francesi e Re d'Italia,
_a tutti i presenti e futuri, salute_=
La consulta di stato decreta, e Noi ordiniamo quanto segue:
_Estratto dei registri della consulta di stato
del giorno 17 marzo 1805_.
STATUTO COSTITUZIONALE.
La consulta di stato, veduto il voto unanime della consulta e
deputazione unite, del giorno 15 marzo 1805;
Veduto l'articolo 60 della costituzione sulla iniziativa
costituzionale,
_Decreta_:
Art. 1. L'imperatore de' Francesi =Napoleone primo= è =re d'Italia=.
2. La corona d'Italia è ereditaria nella sua discendenza legittima e
per retta linea, sia naturale, sia adottiva, di maschio in maschio,
escluse in perpetuo le femmine e discendenza loro: il diritto
d'adozione non potrà estendersi ad altri che ad un cittadino
dell'impero francese o del regno d'Italia.
3. Tosto che le armate straniere si saranno ritirate dal regno di
Napoli, dalle isole Jonie e da quella di Malta, l'imperatore
=Napoleone= trasmetterà la corona d'Italia ad uno de' suoi figli
maschi legittimi, sia naturale o adottivo.
4. Da quest'epoca la corona d'Italia non potrà essere più unita colla
corona di Francia nella stessa persona, ed i successori di =Napoleone
primo= nel regno d'Italia dovranno stabilmente risedere sul territorio
della repubblica italiana.
5. Entro l'anno corrente l'imperatore =Napoleone=, col parere della
consulta di stato e delle deputazioni de' collegi elettorali, darà
alla monarchia italiana costituzioni fondate sopra le stesse basi di
quelle dell'impero francese, e sopra i principi medesimi delle leggi
ch'egli ha già date all'Italia.
_Segnato NAPOLEONE._
_=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi,
Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi=_.
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai
tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei
loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran
giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è
incaricato d'invigilare sulla esecuzione.
Dato dal palazzo delle Tuileries il 17 marzo 1805, e primo del nostro
regno.
_Segnato NAPOLEONE._
_Per Sua Maestà l'Imperatore e Re,
Sott. =F. Marescalchi=_.
L. S. Parigi, il 19 marzo 1805.
Per copia conforme all'originale;
_=F. Marescalchi=._
LA CONSULTA DI STATO
_Preseduta dal vicepresidente, ed i deputati per i collegi e per i
corpi costituiti della repubblica italiana_,
Considerando la posizione dell'Europa e quella della patria, sono
d'unanime opinione,
1. Che sia giunto il momento di dare l'ultima mano alle istituzioni
delle quali furono a Lione gittate le basi, e dichiarare a questo
effetto il governo della repubblica italiana monarchico ereditario,
seguendo gli stessi principj che costituiscono il governo dell'impero
francese;
2. Che l'imperatore =Napoleone I=, fondatore della repubblica, sia
dichiarato RE D'ITALIA;
3. Che il trono d'Italia sia ereditario di maschio in maschio nella
sua discendenza per retta linea legittima, naturale o adottiva,
escluse in perpetuo le femmine e loro discendenza; ben inteso che il
diritto d'adozione conferitogli non possa estendersi ad altri che ad
un individuo dell'impero francese o del regno d'Italia;
4. Che la corona d'Italia non possa essere riunita alla corona di
Francia, se non che nella sua persona: che tal facoltà sia interdetta
a tutti e ciascuno de' suoi successori, e che nessuno di essi possa
regnare in Italia, se non risiede nel territorio della repubblica
italiana;
5. Che l'imperatore =Napoleone=, vita sua naturale durante, possa
nominarsi il successore fra i suoi figli maschi legittimi, sieno
naturali od adottivi; diritto di cui egli non potrà però fare uso
senza compromettere la sicurezza, l'integrità, l'indipendenza di uno
stato, l'esistenza del quale è uno de' più bei pregi della sua gloria,
sino a tanto che le armate francesi occuperanno il regno di Napoli, le
armate russe Corfù, le forze britanniche Malta, e che la penisola
d'Italia sarà ad ogni momento minacciata d'avere a servire di campo di
battaglia alle maggiori potenze d'Europa;
6. Che la sicurezza dello stato non permette la separazione delle
corone di Francia e d'Italia, se non quando queste circostanze si
saranno cangiate.
7. Che, regolato che sia il punto più importante per le nazioni, cioè la
natura e la fissazione del potere supremo, sia l'imperatore =Napoleone=
pregato di recarsi a Milano per assumervi la corona, e dopo avere sentita
la consulta di stato e le deputazioni straordinarie de' collegi, dare al
regno una costituzione definitiva che garantisca al popolo la sua
religione, l'integrità del suo territorio, la uguaglianza dei diritti, la
libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite dei beni
nazionali; alla legge sola la facoltà di stabilire le imposizioni, ed ai
nazionali il diritto esclusivo d'essere chiamati a coprire le cariche
dello stato; principi tutti che l'imperatore =Napoleone= ha consacrato
colle leggi che ha già date all'Italia, e la proclamazione de' quali fu
la prima voce che si fece intendere dalla sommità delle Alpi, tutte due
le volte ch'egli ne discese per conquistare e liberare la patria.
8. Che in fine l'Europa dovrà essere convinta che tutte le parti del
regno d'Italia sono omai consolidate per sempre, e che nessuna ne può
essere separata, senza distruggere il principio sopra cui è fondato il
tutto.
Parigi, il 15 marzo 1805, anno IV.
_=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi,
Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi,
Guastavillani, Lambertenghi, Carlotti,
Dabrowski, Rangone, Caleppio, Litta,
Fe, Alessandri, Salimbeni, Appiani,
Busti, Giulini, Negri, Sopransi, Valdrighi.=_
Popoli d'Italia, aprite i cuori vostri alla speranza e alla gioja.
Oggi comincia il corso dei vostri luminosi destini. A quale gloria, a
quali beni non avete voi ora diritto di aspirare? Fra poco il vostro
RE sarà fra voi. Egli verrà non tanto per aggiungere all'augusta sua
fronte il nostro diadema, ma ben più per potere esaminare più
dappresso i bisogni vostri, porre egli stesso la mano nelle ferite
ancora aperte dalle antiche calamità, e occuparsi definitivamente
d'una organizzazione che anche meglio assicuri la vostra felicità.
Voi accorrerete in folla dinanzi a lui. Le vostre acclamazioni, le
vostre voci saranno interpreti dei vostri sentimenti, ed egli leggerà
in tutti i volti il rispetto e l'ammirazione, l'amore e la
riconoscenza, delle quali tutte le anime vostre debbono essere
penetrate.
Parigi, 19 marzo 1805.
=_MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi,
Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.=_
Per copia conforme;
L. S.
_Il Ministro delle Relazioni estere residente
presso S. M. l'Imperatore e Re,_
_=F. Marescalchi=_
NAPOLEONE,
_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,
IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA,
_A TUTTI I PRESENTI E FUTURI, SALUTE:_
=La Consulta di Stato= ha decretato e Noi ordiniamo quanto segue:
_Estratto dei registri della Consulta di Stato del giorno 28 marzo
1805, in seduta a Saint Cloud._
II STATUTO COSTITUZIONALE.
La Consulta di Stato, veduto lo Statuto costituzionale del 17 marzo,
_DECRETA:_
TITOLO PRIMO.
_Della reggenza_.
Art. 1. La maggiorità dei =re d'Italia= è fissata a 18 anni compiti.
Durante la minorità vi è un reggente del regno.
2. Il reggente deve avere l'età di almeno 25 anni compiti, e risedere
nel regno d'Italia. Le donne sono escluse dalla reggenza.
3. Il re può destinare il reggente fra i principi della casa reale che
abbiano 25 anni compiti, e, in difetto, fra i grandi ufficiali della
corona.
4. In difetto di destinazione da parte del re, la reggenza è deferita
al principe della casa reale il più prossimo in grado dietro l'ordine
dell'eredità, e che abbia 25 anni compiti.
5. In caso che il re non avesse destinato il reggente, e che alcun
principe della casa reale non avesse compito i 25 anni, il senato (o
la consulta) elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.
6. Se, a motivo della minorità del principe chiamato per l'ordine
dell'eredità alla reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente
men prossimo o ad un grande ufficiale della corona, il reggente ch'è
entrato in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorità
del re.
7. Il reggente esercita, sino alla maggiorità del re, e in nome del re
minore, tutte le attribuzioni della dignità reale.
Non può, per altro, nominare ai grandi uffici del regno; e le sue
nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non
sono che provvisorie, e non diventano definitive che mediante la
conferma data dal re, un anno dopo la sua maggiorità.
8. Il reggente non è personalmente risponsabile degli atti della sua
amministrazione.
9. La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re
minore.
10. La custodia del re minore è conferita a sua madre, e, in difetto,
al principe a ciò destinato dal predecessore del re in minorità.
In mancanza della madre del re minore, e d'un principe destinato dal
re suo predecessore, la custodia del re minore è deferita al grande
ufficiale della corona che sarà il primo nell'ordine qui sotto
stabilito dall'articolo XII, e che abbia i necessarj requisiti.
Non posson esser eletti per la custodia del re minore nè il reggente
nè i suoi discendenti.
11. Quando un re destina o un reggente per la minorità, o un principe
per la custodia del re minore, l'atto di designazione, fatto in
presenza de' grandi ufficiali della corona, vien ricevuto dal
segretario di stato, e immantinente trasmesso al senato (o alla
consulta), per essere trascritto ne' suoi registri o depositato ne'
suoi archivj, o soltanto depositato, s'è suggellato.
Gli atti di designazione, tanto d'un reggente per la minorità, che
d'un principe per la custodia d'un re minore, sono rivocabili dal re a
volontà.
Qualunque atto di designazione o di revoca di designazione, che non
sia stato trascritto sui registri del senato, o deposto nel suo
archivio prima della morte del re, sarà nullo e di nessun effetto.
TITOLO II.
_Dei grandi ufficiali del regno_.
12. I grandi ufficiali del regno sono,
_In primo luogo_. I grandi ufficiali della corona, cioè:
Il cancelliere guardasigilli della corona;
Il grand'elemosiniere;
Il gran maggiordomo maggiore;
Il gran ciambellano;
Il grande scudiere.
_In secondo luogo_. I ministri.
I ministri non sono grandi ufficiali del regno che durante l'esercizio
delle loro funzioni.
_In terzo luogo_. Gli arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna e
di Ferrara.
_In quarto luogo_. I marescialli del regno, che verranno scelti fra i
generali più distinti, e non potranno oltrepassare il numero di
quattro.
Non vi sarà nomina di marescialli del regno prima dell'anno 1810.
Il primo de' capitani della guardia del re.
L'ispettore generale dell'artiglieria.
L'ispettore generale del genio.
_In quinto luogo_. Sei membri del collegio de' possidenti scelti dal
re fra i cinquanta individui che pagano un'imposizione più forte, e
siano inoltre più distinti pel loro merito.
13. Con uno statuto del primo re d'Italia, che regola l'organizzazione
del palazzo, sono parimente instituiti gli ufficiali ordinarj della
corona per il decoro dei varj servigi del palazzo. I successori del re
sono tenuti di conformarvisi.
14. I grandi ufficiali del regno sono inamovibili, salva l'eccezione
che trovasi all'art. 12, § II. Queste cariche non possono essere
conferite che a' sudditi del regno d'Italia.
15. I grandi ufficiali della corona tengono rango immediatamente dopo i
principi. Essi sono, a titolo della loro carica, membri del senato e del
consiglio di stato.
Essi formano il consiglio del re, quando egli giudica a proposito di
chiamarveli.
Essi sono membri del consiglio privato.
16. Quattro commende di trentasei mila lire di Milano di rendita,
cioè:
La prima, posta fra la Sesia e l'Adda;
La seconda, fra l'Adda e l'Adige;
La terza, sulla sponda destra del Po;
La quarta, fra il Santerno ed il Rubicone; sono assegnate ed unite,
vita naturale durante, alle cariche di cancelliere guardasigilli della
corona, di gran maggiordomo, di gran ciambellano e di grande scudiere.
Il grande elemosiniere gode d'un beneficio ecclesiastico.
I grandi ufficiali della corona godono in oltre,
1.º D'un assegno sul tesoro della corona, in ragione delle loro
funzioni nel palazzo;
2.º Dell'assegno di consigliere di stato e di senatore.
17. Se per un atto della volontà del re, o per qualunque altra causa
si sia, un grande ufficiale del regno viene a cessare dalle sue
funzioni, egli conserva il suo titolo, il rango e le sue prerogative.
TITOLO III.
_Dei giuramenti_.
18. Il re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al trono o alla
sua maggiorità, accompagnato
Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli
evangeli, ed in presenza
Del senato,
Del consiglio di stato,
Del corpo legislativo,
Dei tre presidenti dei collegi,
Degli arcivescovi e dei vescovi,
Del tribunale di cassazione,
Della contabilità nazionale,
Dei presidenti dei tribunali di revisione e d'appello;
Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del
giuramento.
19. Il giuramento del re è ne' seguenti termini:
»Io giuro di mantenere l'integrità del regno; di rispettare e far
rispettare la religione dello stato; di rispettare e far rispettare
l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile,
l'irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; di non esigere
alcuna imposta, nè stabilire alcuna tassa che in virtù della legge; di
governare colla sola vista dell'interesse, della felicità e della
gloria del popolo italiano.»
20. Il reggente, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni,
accompagnato
Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli
evangeli; ed in presenza
Del senato,
Del consiglio di stato,
Del presidente del corpo legislativo,
Del presidente del tribunale di cassazione.
Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del
giuramento.
21. Il giuramento del reggente è ne' seguenti termini:
»Io giuro di amministrare gli affari dello stato secondo le
costituzioni del regno, i decreti del senato e le leggi; di mantenere
in tutta la loro integrità il territorio del regno, i diritti della
nazione e quelli della dignità reale; e di rimettere fedelmente al re,
al momento della sua maggiorità, il potere di cui mi è confidato
l'esercizio.»
22. I grandi ufficiali del regno, il segretario di stato, i membri del
senato, del consiglio di stato, del corpo legislativo, dei collegi
elettorali prestano il giuramento nei seguenti termini:
»Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno, e fedeltà al re.»
I funzionarj pubblici civili e giudiziarj, e gli ufficiali e soldati
dell'armata prestano lo stesso giuramento.
_Segnato NAPOLEONE._
_=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi,
Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi_.=
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai
tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei
loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran
giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è
incaricato di sorvegliare all'esecuzione.
Dato dal palazzo di Saint Cloud il 29 marzo 1805, e 1.º del nostro
regno.
_NAPOLEONE._
_Per S. M. l'Imperatore e Re,_
L. S. _=F. Marescalchi=_.
NAPOLEONE,
_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,
=Imperatore de' Francesi e Re d'Italia=:
La Consulta di Stato, e la Deputazione straordinaria dei Collegi decreta,
e Noi ordiniamo quanto segue:
_Estratto del registri della Consulta di Stato e della Deputazione
straordinaria dei Collegi, del giorno 5 giugno 1805_.
III STATUTO COSTITUZIONALE.
TITOLO PRIMO.
_Dei beni della Corona_.
Art. 1. Le proprietà della corona sono:
1.º Il palazzo reale di Milano e la villa =Bonaparte=;
2.º Il palazzo reale di Monza e sue dipendenze;
3.º Il palazzo di Mantova, quello del The, ed il palazzo in addietro
ducale di Modena;
4.º Un palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un palazzo situato
in vicinanza di Bologna; questi palazzi saranno al più presto
destinati colle convenienti dipendenze;
5.º I boschi di Ticino.
È specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in beni
nazionali per l'acquisto de' palazzi posti ne' contorni di Brescia e
di Bologna, pei fondi necessarj alla formazione dei parchi di Monza e
dei boschi di Ticino.
2. Indipendentemente dalle premesse disposizioni, e per provvedere a
ciò che esige lo splendore del trono, ogni anno il pubblico tesoro
verserà nelle mani del tesoriere della corona una somma di sei milioni
di lire di Milano, pagabili per una dodicesima parte di mese in mese.
3. Parimente il tesoro pubblico verserà nella medesima cassa, e per
una dodicesima parte mansualmente la somma di due milioni di lire di
Milano per il soldo della guardia reale, la qual guardia pertanto
cesserà di essere compresa nel _budjet_ del ministero della guerra.
Vi sarà inoltre una guardia particolare nella quale i fratelli, figli,
nipoti, pronipoti, cugini germani de' membri dei collegi, o questi
membri medesimi avranno essi soli il diritto d'entrare.
4. I beni e le rendite assegnate alla corona dall'articolo precedente
saranno amministrati da un intendente generale, e sottoposti alle
stesse leggi e formalità de' beni e rendite della corona di Francia.
5. Il re, allorquando le circostanze lo esigano, può fissare sulla
lista civile un assegno vedovile alla regina, il quale in niun caso
ecceda la somma annua di trecento mila lire. L'atto contenente questo
assegno è ricevuto dal cancelliere guardasigilli della corona.
TITOLO II.
_Del Vicerè._
6. Durante il tempo in cui S. M. l'imperatore e re Napoleone conserva
la corona d'Italia, può farsi rappresentare da un vicerè.
7. Un decreto e delle speciali istruzioni determinano la natura ed
estensione delle facoltà che sono delegate al vicerè.
8. Il vicerè, prima di assumere l'esercizio della sua dignità, presta
nelle mani di S. M., ed alla presenza dei grandi ufficiali della
corona, dei membri del consiglio di stato, il giuramento concepito
come segue:
«Giuro di essere fedele alla costituzione e di ubbidire al re; di
cessare dalle mie funzioni al momento stesso in cui ne riceverò
l'ordine dal re, e di rassegnare immediatamente l'autorità affidatami
a chi sarà da esso lui delegato.»
9. Il vicerè risederà negli stati del regno d'Italia.
10. I grandi uffiziali della corona e gli ufficiali del palazzo
eseguiranno presso il vicerè le medesime funzioni che loro incumbono
presso S. M. l'imperatore e re.
TITOLO III.
_De' Collegi_.
11. I collegi de' possidenti, dei dotti e dei commercianti si radunano
separatamente, e in conseguenza di una convocazione del re, che indica
il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del
corpo legislativo.
12. Il presidente della censura ed i presidenti dei tre collegi sono
nominati dal re.
13. Que' membri dei tre collegi che risiedono nello stesso
dipartimento, si uniscono una volta ogni anno in collegio
dipartimentale nel capoluogo, e in seguito di una convocazione del re.
14. Essi non formano che una sola adunanza, nella quale i possidenti
seggono a mano diritta, i commercianti a sinistra, i dotti dirimpetto
al banco.
15. Il Presidente è nominato dal re.
16. Ogni collegio dipartimentale presenta i candidati pei consigli
generali di dipartimento, e pei giudici di pace.
Il numero dei candidati presentati è triplo di quello delle piazze
vacanti.
Le presentazioni fatte per ciascun dipartimento sono rese pubbliche.
TITOLO IV.
_Del Consiglio di Stato_.
17. Il consiglio di stato è composto,
I. Del consiglio de' consultori,
II. Del consiglio legislativo,
III. Del consiglio degli uditori.
18. I membri di questi tre consigli sono nominati dal re.
§. I.
_Del Consiglio dei consultori_.
19. Il consiglio dei consultori è composto di otto consiglieri di
stato consultori.
I grandi ufficiali della corona vi hanno voce e seduta.
20. Il consiglio dei consultori conosce, dopo la comunicazione che
gliene vien data da un ministro in virtù di un ordine del re,
I. Di tutto ciò che è relativo, sia alla interpretazione di uno o più
articoli degli statuti costituzionali, sia a modificazioni da
farsi ai detti statuti;
II. De' trattati di pace, di commercio, di sussidj che gli saranno
presentati prima della loro pubblicazione.
21. Il consiglio dei consultori nel caso previsto all'art. V del
secondo statuto costituzionale, elegge il reggente fra i grandi
ufficiali della corona.
22. Nel caso prescritto dall'articolo II del medesimo statuto
costituzionale, la trasmissione dell'atto di destinazione sia d'un
reggente per la minorità, sia di un principe per la custodia del re,
si fa al consiglio dei consultori, che procede come è prescritto nel
detto articolo.
23. Il consiglio de' consultori è preseduto da uno de' suoi membri
nominato dal re.
§. II.
_Del Consiglio legislativo_.
24. Il consiglio legislativo è composto di dodici consiglieri di stato
al più.
25. Questo consiglio, in seguito di trasmissione fatta per ordine di
S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce,
I. Di ogni progetto di legge qualunque siane l'oggetto;
II. Di tutti i progetti di regolamenti di amministrazione pubblica,
spiegazioni, sviluppi o interpretazioni di detti regolamenti.
26. Alcun regolamento d'amministrazione pubblica non può stabilir pene
maggiori di quelle della giustizia correzionale.
27. Il consiglio legislativo è preseduto da uno de' suoi membri
nominato dal re.
§. III.
_Del Consiglio degli Uditori_.
28. Questo consiglio è composto al più di quindici consiglieri di
stato.
29. Questo consiglio, dopo la trasmissione fatta ad esso per ordine di
S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce,
I. Di tutti gli affari contenziosi;
II. Di tutte le collisioni di giurisdizione per causa di rivendicazione
d'affari, che, inerendo agl'interessi immediati del demanio dello
stato, o alle quistioni di pubblica amministrazione, non sono della
competenza dei tribunali ordinarj;
III. Delle traduzioni in giudizio degli agenti immediati
dell'amministrazione pubblica;
IV. Delle appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura;
V. Delle domande di concessione di miniere e stabilimenti di
officine sui fiumi e canali navigabili;
VI. Delle autorizzazioni da accordarsi, sia ai comuni, sia agli spedali
ed altri istituti di pubblica beneficenza, sia agli stabilimenti
del culto per l'accettazione di donazioni o legati, per vendite,
permute, transazioni e sovrimposte locali;
VII. Delle proposizioni di pensioni e trattamento di ritirata o di
giubilazione a favore degli ufficiali e soldati, e degl'impiegati
civili.
30. Il consiglio degli uditori è preseduto da uno de' suoi membri
nominato dal re.
31. Gli affari contenziosi fra il demanio ed i particolari, e le
appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura, sono
accennati sopra una tabella affissa alla segreteria generale del
consiglio, affinchè le parti possano esserne avvertite, e produrre le
loro memorie per iscritto entro un mese perentoriamente.
§. IV.
_Divisione in servizio ordinario e straordinario, e in sezioni. Ordine
del lavoro_.
32. I membri del consiglio di stato sono divisi in servizio ordinario
ed in servizio straordinario.
Le liste del servizio ordinario e straordinario sono fissate da S. M.
il re ogni sei mesi.
33. Il consiglio legislativo, ed il consiglio degli uditori si
dividono in tre sezioni, cioè:
Sezione di legislazione e del culto.
Sezione dell'interno e delle finanze.
Sezione di guerra e di marina.
34. Le sezioni fanno l'esame preventivo e lo spoglio degli affari
rimessi ai consigli legislativo e degli uditori. Un membro della
sezione ne fa il rapporto.
Il consiglio dei consultori, il consiglio legislativo, ed il consiglio
degli uditori stendono, in seduta particolare e in forma di progetto
di legge, regolamento, decreto o decisione, il loro parere sugli
oggetti che loro saranno stati rimessi.
Questi progetti sono presentati dal presidente di ciascun consiglio al
re, il quale, pria di adottarli, ne ordina la trasmissione al
consiglio di stato.
35. Il consiglio di stato è preseduto dal re, ed in di lui assenza da
un grande ufficiale della corona, o da un consigliere consultore
delegato a quest'effetto da S. M.
36. Il consiglio di stato non ha che voce consultiva.
37. Allorchè egli delibera sopra progetto di legge o di regolamento di
pubblica amministrazione, due terzi de' membri in servizio ordinario
debbono essere presenti.
Non può deliberare sugli altri oggetti, che allorquando vi sono almeno
diciotto membri presenti.
38. Avvi un segretario generale del consiglio di stato, il quale ha
dei sostituti, il di cui numero è determinato in ragione dei bisogni
del servizio.
§. V.
_Disposizioni generali_.
39. Dopo la primitiva formazione niuno potrà esser nominato membro del
consiglio legislativo, se non è stato membro del consiglio degli
uditori; niuno potrà essere nominato membro del consiglio de'
consultori, se non è stato membro del consiglio legislativo.
40. Il trattamento de' membri del consiglio degli uditori è fissato in
6m. lire di Milano. Quello de' membri del consiglio legislativo in
15m. lire. Quello de' membri del consiglio de' consultori in 25m.
lire.
41. I membri del consiglio de' consultori sono consiglieri di stato a
vita: non possono essere rivocati dal re; e se per un di lui ordine o
per qualunque siasi altra causa vengono a cessare dalle loro funzioni,
conservano il loro titolo, il loro rango, le loro prerogative ed i
loro appuntamenti. Essi non li perdono che per le stesse cause che
importano perdita dei diritti di cittadinanza.
42. I ministri sono membri nati del consiglio di stato durante
l'esercizio delle loro funzioni. Eglino possono intervenire ai
consigli, sia de' consultori, sia legislativo, sia degli uditori, a
misura che gli oggetti che vi sono trattati riguardano il loro
rispettivo dipartimento.
43. Il re affida, quando lo giudica opportuno, ai membri del consiglio
di stato, o qualche ramo di pubblica amministrazione, o qualche
dipartimento dei ministeri, ovvero delle missioni nell'interno od
all'estero.
TITOLO V.
_Del Corpo legislativo_.
44. Il re fa l'apertura delle sessioni del corpo legislativo.
45. La camera degli oratori è soppressa. I progetti di leggi sono
rimessi ad una commissione che il corpo legislativo nomina nel suo
seno, e che gliene fa rapporto.
46. Il corpo legislativo ha un presidente e due questori che sono
nominati dal re per due anni.
47. Sono di competenza del corpo legislativo
1.º Il conto annuo delle entrate e spese dello stato;
2.º La coscrizione militare;
3.º L'alienazione de' beni nazionali;
4.º Il sistema monetario;
5.º I cambiamenti da introdursi nel sistema delle contribuzioni
pubbliche, collo stabilimento, o di nuove imposte, o di nuove
tariffe per le imposte esistenti;
6.º Le modificazioni da farsi alla legislazione, sia civile, sia
d'alto criminale, sia commerciale.
Tutt'altro oggetto è di competenza della pubblica amministrazione.
48. Ogni anno è fatto sul tesoro pubblico un fondo di trecento mila
lire per sostenere le spese del corpo legislativo, sia per le
riparazioni ed il mantenimento del suo palazzo, sia per le spese dei
di lui uffici, sia per le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno
dei di lui membri.
Questo fondo è amministrato dal presidente e dai questori
conformemente a un decreto, che sarà fatto ogni due anni in comitato
segreto, col quale il corpo legislativo ne regola l'impiego.
Su questa somma è prelevato l'onorario annuo del presidente e dei
questori, il quale è fissato pel presidente a 25m. lire, e pei
questori a 10m. lire per ciascheduno.
49. Il re può disciorre il corpo legislativo.
Entro i sei mesi che seguono lo scioglimento del corpo legislativo, i
collegi sono convocati per procedere a nuove elezioni.
TITOLO VI.
_Dell'Ordine giudiziario_.
50. I giudici sono nominati dal re; le loro funzioni sono a vita.
51. Tutti i tribunali, eccettuati quelli della giustizia di pace, sono
composti di più giudici che deliberano e pronunciano a maggiorità di
voti.
52. Le cause criminali sono sempre giudicate da giudici che hanno
ascoltati i testimonj. I giudici devono sedere in numero pari.
53. Le sessioni dei tribunali, sia civili, sia criminali, sono
pubbliche.
I testimonj e i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati
nell'udienza.
54. Ogni qual volta il tribunale di cassazione viene in cognizione che
il senso di una legge o di un articolo di legge dia luogo per parte
dei tribunali ad una falsa interpretazione, ne informa il gran
giudice, il cui rapporto su quest'oggetto viene presentato alla
discussione del consiglio di stato, in seguito di che il re pronuncia
sopra il senso che si deve dare ai termini della legge.
55. Non vi sarà che un solo codice civile per tutto il regno d'Italia.
56. Il codice Napoleone sarà messo in attività, ed avrà forza di legge
a datare dal primo gennajo prossimo.
A quest'effetto il gran giudice nominerà una commissione di sei
giureconsulti per farne la traduzione in lingua latina ed italiana.
Questa traduzione sarà presentata alla approvazione del re il primo
novembre prossimo al più tardi.
Il codice sarà in seguito stampato e pubblicato in latino, in italiano
e in francese. La sola traduzione italiana potrà essere citata nei
tribunali, ed aver forza di legge.
57. Non vi potrà essere fatto cambiamento alcuno per lo spazio di
cinque anni. Dopo questo tempo il tribunale di cassazione e gli altri
tribunali essendo stati consultati, il consiglio di stato propone una
legge tendente a modificare ciò che sarà ritenuto difettoso nel
codice.
TITOLO VII.
_Del Diritto di far grazia_.
58. Il re ha il diritto di far grazia; egli lo esercita dopo avere
inteso il parere di un consiglio privato, composto del gran giudice,
di un grande ufficiale civile della corona, d'un grande ufficiale
militare, d'un membro del consiglio dei consultori, e di un membro del
primo tribunale del regno.
TITOLO VIII.
_Dell'ordine della corona di ferro_.
§. 1.
_Creazione ed organizzazione_.
59. A fine di assicurare con dei contrassegni di onore una degna
ricompensa ai servizj resi alla corona tanto nella carriera delle
armi, che in quella dell'amministrazione, della magistratura, delle
lettere e delle arti, sarà istituito un ordine sotto la denominazione
di _Ordine della corona di ferro_.
60. Quest'ordine sarà composto di cinquecento cavalieri, cento
commendatori, e venti dignitarj.
61. I re d'Italia saranno gran maestri dell'ordine.
Nulladimeno, l'imperatore e re Napoleone, nella sua qualità di
fondatore, ne conserverà, finchè vive, il titolo e le funzioni di cui
essi non godranno che dopo lui.
62. Duecento posti di cavalieri, venticinque di commendatori, e cinque
di dignitarj sono specialmente destinati per la prima formazione agli
ufficiali e soldati francesi che hanno avuto una parte gloriosa nelle
battaglie, il cui successo ha più contribuito alla formazione del
regno.
§. II.
_Decorazioni_.
63. La decorazione dell'ordine consisterà nell'emblema della corona
lombarda intorno alla quale saranno scritte queste parole: _Dio me
l'ha data, guai a chi la toccherà_.
Questa decorazione sarà sospesa ad un nastro color d'arancio, con
istrisce verdi all'orlo.
64. I cavalieri la porteranno d'argento attaccata al lato sinistro.
I commendatori la porteranno d'oro attaccata nella stessa maniera.
I dignitarj la porteranno pendente al collo.
§. III.
_Nomina, ricevimento e giuramento_.
65. Il gran maestro nominerà a tutti i posti dell'ordine.
66. I commendatori saranno scelti fra i cavalieri, e i dignitarj fra i
commendatori. In conseguenza, e per la prima formazione, tutti i
membri dell'ordine saranno nominati cavalieri.
67. Ogni anno il giorno dell'Ascensione sarà provveduto alle piazze
vacanti.
68. Tutti i cavalieri, commendatori e dignitarj si riuniranno il
giorno suddetto in capitolo generale nella chiesa metropolitana di
Milano; niuno potrà essere dispensato dall'assistervi senza aver fatti
approvare i motivi della sua assenza dal gran consiglio di cui si
parlerà in seguito.
69. I nuovi cavalieri presteranno giuramento in capitolo generale, e
sarà proceduto alla loro accettazione, conformemente al cerimoniale
che verrà regolato.
70. Le notizie storiche dei membri dell'ordine che fossero morti
nell'anno, saranno lette in questa solennità. L'oratore farà la storia
dei nuovi servigi ch'essi avranno resi dopo la loro nomina. Egli
ricorderà i principj sui quali l'ordine è fondato, e le circostanze
che hanno preceduto la sua fondazione.
71. Il giuramento de' cavalieri è concepito in questi termini: «Io
giuro di dedicarmi alla difesa del re, della corona e dell'integrità
del regno d'Italia, e alla gloria del suo fondatore.»
72. I principi della casa del gran maestro, i principi delle case
straniere, e gli altri stranieri, ai quali le decorazioni dell'ordine
saranno accordate, non si calcoleranno nel numero fissato
dall'articolo 62.
§. IV.
_Dotazione ed Amministrazione_.
73. Sarà applicato alla dotazione dell'ordine un reddito di 400m. lire
di Milano sul Monte Napoleone.
74. I membri dell'ordine godranno d'un onorario annuo, cioè:
Pei cavalieri, di lir. 300
Pei commendatori, di » 700
Pei dignitarj, di » 3,000
75. Sul reddito di questa dotazione sarà prelevata una somma annua di
100,000 lire di pensioni straordinarie, che il gran maestro giudicherà
a proposito di accordare a dei cavalieri, commendatori o dignitarj. Le
pensioni saranno a vita.
76. I gran dignitarj comporranno il gran consiglio d'amministrazione
dell'ordine.
Saranno scelti fra i gran dignitarj un cancelliere e un tesoriere
dell'ordine.
Fra i commendatori, un maestro delle cerimonie.
Fra i cavalieri, due ajutanti delle cerimonie.
TITOLO ULTIMO.
_Disposizioni generali_.
77. Le disposizioni della costituzione di Lione che non sono contrarie
agli statuti costituzionali, sono confermate.
_=F. Merescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli,
Costabili, Luosi, Moscati, Guicciardi=
Consultori._
_=Aldini= Presidente della censura, =Stanislao
Bovara, Giovanni Tamassia= Segretarj della
censura, =Giuseppe Taverna, Giuseppe Soresina
Vidoni, Lorenzo Scazza, Barnaba
Oriani, Fè Marc'Antonio, Brunetti Vincenzo,
Vertova Giambattista, Conti Francesco,
Piazzoni Giambattista, Castiglioni
Luigi, Bignami Carlo, Bentivoglio Carlo,
Salina Luigi, Peregalli Francesco, Bologna
Sebastiano, Massari Luigi, Odescalchi,
Bazzetta= Membri della censura._
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai
tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei
loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro
segretario di stato del nostro regno d'Italia è incaricato
d'invigilare sulla esecuzione.
Dato dal nostro palazzo di Milano questo dì 6 giugno 1805, primo del
nostro regno,
_NAPOLEONE._
_Visto da Noi Cancelliere
Guardasigilli della Corona,
MELZI._
L. S.
Per l'Imperatore e Re,
_Il Consigliere Segret. di Stato,
L. VACCARI._
NAPOLEONE,
_Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni_,
=imperatore de' francesi e re d'italia:=
QUARTO STATUTO COSTITUZIONALE.
Visto il primo statuto costituzionale del nostro regno d'Italia, del
17 marzo 1805,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Il principe =Eugenio Napoleone=, arcicancelliere di stato del
nostro impero di Francia e vicerè del nostro regno d'Italia, è
adottato nostro figlio.
2. La corona d'Italia dopo noi e in mancanza de' nostri figli e
discendenti maschi legittimi e naturali, è ereditaria nel principe
Eugenio e nella sua discendenza diretta legittima e naturale di
maschio in maschio con ordine di regolare primogenitura, escluse in
perpetuo le femmine e la loro discendenza.
3. In mancanza dei nostri figli e discendenti maschi legittimi e
naturali, e de' figli e discendenti maschi legittimi e naturali del
principe =Eugenio=, la corona d'Italia si devolverà al figlio o al
parente più prossimo di quello tra i principi del nostro sangue che
allora regnerà in Francia.
4. Il principe Eugenio nostro figlio godrà di tutti gli onori annessi
alla nostra adozione.
5. Il diritto che gli dà la nostra adozione alla corona d'Italia, non
potrà mai in verun caso e in veruna circostanza autorizzare nè lui, nè
i suoi discendenti a promuovere pretese alla corona di Francia, la di
cui successione è irrevocabilmente regolata dalle costituzioni
dell'impero.
6. Comandiamo e ordiniamo che le presenti munite de' sigilli dello
stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno
d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali
ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro
registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di
stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla
esecuzione.
Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 16
febbrajo 1806.
_NAPOLEONE_.
Per l'Imperatore e Re,
L. S.
_Il Ministro Segretario di Stato_,
A. ALDINI.
NAPOLEONE,
_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,
=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=
E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,
_Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue_:
QUINTO STATUTO COSTITUZIONALE.
Art. I. Il consiglio de' consultori cessa di far parte del consiglio
di stato, e assume il nome di senato consulente.
II. Egli aggiunge alle attuali sue attribuzioni il registro delle
leggi, e la repressione di qualunque abuso relativo alla libertà
civile.
III. Vi sarà necessariamente nel senato un senatore d'ogni
dipartimento. Questi saranno nominati dal re sopra lista tripla
formata dai collegi elettorali.
IV. Il senato consulente verrà organizzato per mezzo di statuti
speciali.
V. Comandiamo e ordiniamo che le presenti, munite del sigillo dello
stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno
d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali
ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne' loro
registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di
stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare
sull'esecuzione.
Dal nostro reale palazzo di Milano questo dì 20 dicembre 1807.
NAPOLEONE.
_Visto da Noi Cancelliere
Guardasigilli della Corona,
MELZI D'ERIL._
L. S.
Per l'Imperatore e Re,
_Il Ministro Segretario di Stato,
A. ALDINI_.
NAPOLEONE,
_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,
=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=
E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,
_Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue_:
SESTO STATUTO COSTITUZIONALE.
TITOLO PRIMO.
_Organizzazione del Senato_
Art. 1. Il senato consulente istituito col quinto statuto
costituzionale è composto,
1.º De' principi della famiglia reale, i quali sono fuori di minorità;
2.º Dei grandi ufficiali della corona;
3.º Dell'arcivescovo di Milano, del patriarca di Venezia, e degli
arcivescovi di Bologna, Ravenna e Ferrara, grandi ufficiali del
regno;
4.º Di tanti benemeriti cittadini nominati dal re, guanti in ragione
di otto per ogni milione d'abitanti corrispondono alla popolazione
del regno.
Il re ne sceglie due di ciascun dipartimento, uno dei quali sopra
liste dei tre collegi elettorali.
2. Per la formazione delle liste, il collegio de' possidenti presenta
due candidati di ogni dipartimento.
Gli altri due collegi ne presentano un solo per ciascheduno.
Collo stesso metodo si formano le liste per rimpiazzare i posti
vacanti, togliendo i candidati da que' dipartimenti relativamente ai
quali la vacanza si è verificata.
3. Il re può accrescere il numero dei senatori quando giudichi che il
bene dello stato lo esiga, ed in tal caso accresce proporzionatamente
la dotazione del senato.
4. Il re presiede il senato, e può anche farlo straordinariamente
presedere da qualche grande ufficiale della corona.
Nomina però un presidente ordinario, le di cui funzioni durano un
anno.
5. Il presidente convoca il senato, dietro un ordine del re, ovvero su
la domanda di qualche commissione senatoria, o di qualche senatore
ufficiale del senato per affari interni del suo corpo.
6. Esso rende conto al re dell'oggetto delle convocazioni senatorie
fatte sulla domanda di qualche commissione o di qualche senatore e del
risultato delle deliberazioni del senato.
7. Un cancelliere, un tesoriere e due pretori sono nominati dal re per
sei anni sopra una lista tripla del senato.
8. Il cancelliere ha la custodia dei registri, degli archivj e del
sigillo del senato.
Il tesoriere soprintende alla percezione delle rendite ed alle spese.
I pretori sono incaricati di tutto ciò che risguarda la polizia
interna ed esterna del loro corpo.
TITOLO II.
_Attribuzioni_.
9. Tutte le attribuzioni del Consiglio dei consultori passano nel
senato.
10. I progetti di statuti e di leggi sono presentati al senato, e
discussi avanti il medesimo dagli oratori del governo.
11. Sugli statuti il senato delibera a scrutinio secreto, e alla
pluralità di due terzi di voti.
12. Delibera a maggiorità assoluta su i progetti di legge che per
istraordinarj bisogni dello stato portassero accrescimento delle
imposte attuali.
13. Sopra qualunque altro progetto di legge il senato può presentare
al re le sue osservazioni entro dieci giorni dopo la comunicazione che
gliene vien fatta.
14. Sono registrati dal senato,
1.º Gli statuti costituzionali,
2.º Le leggi,
3.º I titoli che il re giudicherà conveniente di accordare per
maggior lustro della corona,
4.º I maggioraschi che il re permetterà di creare a qualche famiglia
benemerita dello stato.
15. Dietro una commissione del re il senato pronunzia,
1.º Sulla incostituzionalità degli atti dei collegi elettorali,
2.º Su i ricorsi per eccesso o abuso della giurisdizione
ecclesiastica,
3.º Sulla rimozione de' giudici inamovibili, per titolo di
prevaricazione o di altra grave delinquenza in officio.
16. Sono comunicati al senato, prima della loro pubblicazione, i
trattati di pace, di alleanza, di commercio, le dichiarazioni di
guerra, le convenzioni relative alla cessione o cambio di qualche
parte del territorio, e i conti de' ministri.
17. Il senato è autorizzato a presentare ogni anno al re, col mezzo di
una deputazione, le sue osservazioni sul conto dei ministri, ed a
fargli conoscere i bisogni e i voti della nazione.
18. È creata nel seno del senato una commissione della libertà
individuale, per reprimere qualunque abuso relativo alla libertà civile.
19. Un determinato numero di senatori forma parte dell'alta corte
reale che risiede nel palazzo del senato.
20. Due senatori sono ammessi nel consiglio privato del re per gli
affari di grazia.
TITOLO III.
_Dotazione_.
21. Il palazzo attualmente all'uso del ministro della guerra è posto a
disposizione del senato per la sua residenza.
Sono affetti alla dotazione del senato,
1.º Un annuo assegno di lire 400,000 sul tesoro dello stato,
2.º Tanti beni stabili, quanti diano un'annua rendita di un milione.
22. Le rendite accordate nell'articolo precedente sono impiegate,
1.º Nelle spese di riparazioni, manutenzione ed ammobigliamento del
palazzo senatorio,
2.º Nelle altre spese ordinarie e straordinarie del senato,
3.º Nel trattamento de' senatori.
23. Le rendite della dotazione del senato decorrono dal 1.º gennajo
1808.
Il trattamento de' senatori dal giorno della loro nomina.
Gli avanzi sono erogati nelle prime spese del senato.
24. Vi è alla fine d'ogni anno un gran consiglio d'amministrazione
preseduto dal re, composto d'un determinato numero di senatori, in cui
viene fissato il _budjet_ per l'anno prossimo, e definitivamente
regolato il trattamento de' senatori per l'anno cadente. Vengono pure
fissate le pensioni alle vedove de' senatori.
25. Il presidente ha un trattamento doppio; il cancelliere, il
tesoriere ed i pretori hanno la metà più degli altri senatori.
I grandi ufficiali, di cui all'art. 1, num. 3.º, in luogo di
trattamento sono provveduti dallo stato di beneficj ecclesiastici.
TITOLO IV.
_Disposizioni speciali_.
26. Nessuno può essere senatore prima di quarant'anni compiti.
27. La carica di senatore non si perde se non se per quelle cause per
cui perdesi il diritto di cittadinanza.
28. Non è incompatibile colla carica di senatore quella di ministro o
di direttore generale di qualsivoglia parte della pubblica
amministrazione.
29. Le sessioni del senato sono segrete.
Non sono legittime senza l'intervento di più della metà dei suoi
membri.
30. Il senato delibera a maggiorità assoluta di suffragi, eccettuato
il caso di cui all'art. 11.
31. I quattro consiglieri di stato consultori passano di diritto nel
senato.
Comandiamo e ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno
d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali
ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne' loro
registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di
stato del nostro regno di Italia è incaricato d'invigilare
sull'esecuzione.
Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 21 marzo
1808.
NAPOLEONE.
Per l'Imperatore e Re,
_Il Ministro Segret. di Stato,
A. Aldini_.
NAPOLEONE,
_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,
=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=
E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,
A tutti quelli che vedranno le presenti salute:
Volendo noi dare compimento alle istituzioni preordinate al titolo II
del sesto statuto costituzionale,
_Abbiamo ordinato e decretato, ordiniamo e decretiamo quanto segue:_
SETTIMO STATUTO COSTITUZIONALE.
TITOLO PRIMO.
_Dei Titoli_.
Art. 1. Quegli elettori che per tre volte saranno stati presidenti dei
collegi elettorali generali, porteranno il titolo di duca, e potranno
trasmetterlo a quello dei loro figli, in favore del quale abbiano
istituito un maggiorasco di un annuo reddito di lire 200,000, o in
fondi stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.
2. I grandi ufficiali della corona porteranno il titolo di conte.
3. I figli primogeniti de' grandi ufficiali della corona avranno il
titolo di conte, semprechè il padre abbia istituito a loro favore un
maggiorasco della rendita di lire 30,000.
Questo titolo e questo maggiorasco saranno trasmissibili alla loro
discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in
maschio, e per ordine di primogenitura.
4. I grandi ufficiali del regno potranno istituire pel loro figlio
primogenito o cadetto dei maggioraschi ai quali saranno attaccati i
titoli di conte o di barone, secondo le condizioni determinate qui
appresso.
5. I nostri ministri, i senatori, i consiglieri di stato incaricati di
qualche parte della pubblica amministrazione, e gli arcivescovi
porteranno durante la loro vita il titolo di conte.
6. Questo titolo sarà trasmissibile alla discendenza diretta,
legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di
primogenitura, di quello che ne sarà stato rivestito; e per gli
arcivescovi, a quello dei loro nipoti che avranno scelto,
presentandosi davanti il nostro cancelliere guardasigilli, a fine di
ottenere le nostre lettere patenti, e sotto le condizioni
infrascritte.
7. Il titolare giustificherà, nelle forme che noi ci riserviamo di
determinare, una rendita netta di trenta mila lire, in beni della
natura di quelli che dovranno entrare nella formazione de'
maggioraschi. Un terzo di detti beni sarà affetto alla dotazione del
titolo menzionato nell'art. 5, e passerà con lui sopra tutte le
persone ove questo titolo si fisserà.
3. I titolari menzionati nell'art. 4.º potranno istituire a favore del
loro figlio primogenito o cadetto, e quanto agli arcivescovi, in
favore del loro nipote primogenito o cadetto, un maggiorasco al quale
sarà attaccato il titolo di barone, secondo le condizioni determinate
qui sotto.
9. I presidenti de' nostri collegi elettorali del dipartimento, il
primo presidente e il procurator generale della nostra corte di
cassazione, i primi presidenti e i procuratori generali delle nostre
corti d'appello, i vescovi, i podestà delle seguenti città, cioè:
Milano, Venezia, Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova,
Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata, Ravenna, Rimini, Cesena,
Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì, porteranno, durante
la loro vita, il titolo di barone, cioè: i presidenti dei collegi
elettorali, allorchè avranno preseduto il collegio per tre sessioni, i
primi presidenti, procuratori generali e podestà, allorchè avranno
dieci anni di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute
le loro funzioni con nostra soddisfazione.
10. Potranno pure i membri de' collegi elettorali generali prendere il
titolo di barone, sopra la dimanda che ci sarà stata fatta, e
trasmetterlo a quello dei loro figli in favore del quale avranno
istituito un maggiorasco di lire 15,000 di annuo reddito, o in fondi
stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.
11. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 saranno applicabili a quelli
che porteranno, loro vita durante, il titolo di barone; nondimeno, non
saranno tenuti giustificare che una rendita di lire 15,000, il di cui
terzo sarà destinato alla dotazione del titolo, e insieme con questo
passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisserà.
12. I dignitarj, i commendatori ed i cavalieri dell'ordine della corona
di ferro potranno trasmettere il titolo di cavaliere alla loro
discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in
maschio, per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al
cancelliere guardasigilli, a fine d'ottenere le nostre lettere-patenti, e
giustificando una rendita netta di tre mila lire.
13. Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo
convenienti, ai generali, prefetti, ufficiali civili e militari, e ad
altri dei nostri sudditi i quali si saranno distinti per servigi resi
allo stato.
14. Quelli fra i nostri sudditi, a' quali noi avremo conferito de'
titoli, non potranno portare altri stemmi, nè avere altre livree se
non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d'istituzione,
15. Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli e
qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli ufficiali
dello stato civile, notari ed altri, di darli loro, rinnovando, in
caso di bisogno, contro i contravventori, le leggi attualmente in
vigore.
TITOLO II.
_De' maggioraschi_.
=Capitolo primo.=
_Delle forme da seguirsi per parte di quelli che sono autorizzati a
trasmettere il loro titolo formando un maggiorasco._
_=Sezione I=._
_Formazione de' maggioraschi; modo ed esame della dimanda per
l'istituzione_.
16. Non potranno entrare nella formazione d'un maggiorasco che beni
immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da
restituzione in virtù degli articoli 1048 e 1049 del codice Napoleone.
17. Le rendite sul monte Napoleone potranno essere ammesse nella
formazione d'un maggiorasco, purchè sieno rese inalienabili, nella
forma regolata dagli articoli seguenti.
18. Le rendite saranno rese inalienabili mediante dichiarazione che
farà il proprietario nella medesima forma che si pratica per le
traslazioni delle rendite.
19. Le rendite in tal modo rese inalienabili continueranno ad essere
inscritte sul gran libro del debito pubblico per memoria, con
dichiarazione della inalienabilità, e saranno in oltre portate sopra
un libro particolare.
20. Gli estratti d'iscrizione che ne saranno rilasciati, porteranno un
bollo che le annunzierà affette a maggiorasco.
21. Quella parte di rendita d'un maggiorasco che sarà in rendite sul
monte Napoleone, verrà sottoposta a una ritenzione annuale d'un decimo
che sarà successivamente ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo
stato, a profitto del titolare del maggiorasco e dei chiamati dopo di
lui. Queste rendite saranno parimente inalienabili.
_=Sezione II=._
_De' maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà di trasferire
il loro titolo._
22. Que' nostri sudditi ai quali il titolo di duca, di conte e di
barone sono conferiti di pieno diritto, e che vorranno approfittare
della facoltà di rendere il loro titolo trasmissibile, formando un
maggiorasco, dirigeranno a tale effetto una petizione al cancelliere
guardasigilli.
23. La petizione sarà motivata ed annunzierà,
I. La natura e la durata delle funzioni che rendono il petente
capace d'istituire un maggiorasco;
II. La specie di maggiorasco per il quale la domanda è fatta;
III. I beni che il petente intende d'applicare alla dotazione del
maggiorasco;
IV. Il prodotto di questi beni;
V. Il certificato del conservatore delle ipoteche che i detti beni
non sono gravati d'alcuna ipoteca o privilegio;
VI. Il numero de' figli viventi del petente, distinguendo i maschi e
le femmine.
24. Il prodotto de' beni immobili sarà giustificato,
I. Dagli scritti d'affitto per la durata di ventisette anni;
II. Dall'estratto de' registri della imposizione.
In mancanza d'istrumenti, il petente produrrà uno stato estimativo
delle rendite, ed un atto di notorietà fatto davanti il giudice di
pace od un notajo, da sette notabili del circondario ove i beni sono
situati e comprovanti la pubblica fama.
Tutti questi documenti saranno uniti alla petizione.
25. Il cancelliere guardasigilli farà trascrivere la dimanda sopra un
registro dal segretario generale del consiglio menzionato qui sotto, e
farà rilasciare al petente un bollettino di registro.
26. Il cancelliere procederà all'esame della dimanda, assistito da un
consiglio nominato da noi e composto come segue:
Tre senatori,
Due consiglieri di stato,
Un procurator generale,
Un segretario generale.
Il consiglio sarà denominato _consiglio del sigillo de' titoli_.
27. Il segretario generale terrà registro delle deliberazioni e ne
sarà il depositario.
28. Il consiglio delibererà alla maggiorità dopo d'aver inteso il
rapporto del procuratore generale fatto sopra la dimanda e i documenti
uniti.
29. Se il consiglio non si trova bastantemente istruito, il nostro
cancelliere guardasigilli potrà ordinare che sieno prese nuove
informazioni dal procurator generale il quale a tale effetto
corrisponderà coi magistrati, funzionarj e particolari.
30. Tosto che la dimanda sia registrata, il cancelliere guardasigilli
darà la specifica dei beni proposti per formare il maggiorasco.
31. In virtù di quest'atto, incominciando dal quindicesimo giorno dopo
la sua trascrizione agli uffici delle ipoteche ove i beni sono
situati, i beni che vi saranno descritti, diverranno inalienabili
durante un anno, e non potranno essere sottoposti nè a privilegio, nè
ad ipoteca, nè a' carichi menzionati negli articoli 1048 e 1049 del
codice Napoleone, nè a condizione alcuna che ne diminuisse la
proprietà o il prodotto.
32. Il procurator generale del sigillo invigilerà per l'iscrizione
sopra i registri del conservatore delle ipoteche, il quale sarà
obbligato di dare avviso al procuratore generale delle iscrizioni o
trascrizioni che fossero sopravvenute fino alla scadenza dei detti
quindici giorni.
33. Nel tempo stesso che il procuratore generale del sigillo farà fare
la trascrizione per render liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e
convenzionali, metterà altresì ogni diligenza per render liberi i beni
dalle ipoteche legali, o per verificarle secondo le forme volute dalle
leggi, e ne sarà fatto da lui medesimo un certificato prima di
rilasciare il parere di cui si parlerà nell'art. seguente.
34. Se il parere è favorevole alla dimanda, il nostro cancelliere
guardasigilli ci presenterà, unitamente ai documenti e al detto
parere, un progetto di decreto conferente il titolo dimandato ed
autorizzante l'istituzione del maggiorasco.
35. Quando il consiglio sarà di parere che i beni proposti non abbiano
le condizioni ordinate per la formazione de' maggioraschi, la dimanda,
i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto parere ci saranno
presentati dal cancelliere guardasigilli. Se noi approviamo il parere
del consiglio, la richiesta e i documenti saranno restituiti al
petente dal segretario generale.
36. La detta restituzione sarà menzionata nel registro, e il
procurator generale indirizzerà ai conservatori delle ipoteche ove
sono situati i beni, una istanza, in virtù della quale verrà
cancellata ogni trascrizione.
37. Allorchè noi avremo firmato il decreto, l'istanza e i suoi
documenti saranno deposti agli archivj del sigillo de' titoli, con una
spedizione del decreto.
_=Sezione III.=_
_Rilascio, pubblicazione e registro delle lettere-patenti._
38. Sopra la dimanda dell'impetrante gli saranno spedite le
lettere-patenti.
39. A quest'effetto egli sarà obbligato di versare nella cassa
dell'ordine della Corona di ferro una somma eguale alla quinta parte
d'un'annata delle rendite del maggiorasco.
40. Metà di questa somma apparterrà all'ordine della Corona di ferro;
l'altra metà sarà destinata per le spese del sigillo.
41. Le lettere-patenti saranno scritte in pergamena, e munite del
nostro gran sigillo.
42. Esse indicheranno,
I. Il motivo della distinzione che noi avremo accordata;
II. Il titolo da noi affetto al maggiorasco;
III. I beni che ne formano la dotazione;
IV. Gli stemmi e le livree accordate all'impetrante.
43. Le lettere-patenti saranno trascritte per intiero sopra un
registro specialmente destinato a quest'uso, e che rimarrà depositato
agli archivj del consiglio del sigillo de' titoli. Di tutto sarà fatta
menzione sopra le lettere-patenti dal segretario generale del sigillo.
44. Il nostro cancelliere guardasigilli, dietro i nostri ordini, si
porterà al senato per comunicargli le nostre lettere-patenti e farle
trascrivere sui registri, conformemente all'art. 14, § 3 e 4 del tit.
II del sesto statuto costituzionale.
45. Le lettere-patenti saranno, ad istanza tanto del procurator
generale, quanto dell'impetrante, e sulla requisitoria del ministero
pubblico, pubblicate e registrate alla corte di appello e al tribunale
di prima istanza del domicilio dell'impetrante e del luogo ove sono
situati i beni affetti al maggiorasco.
46. Il cancelliere di ciascheduna di queste corti e tribunali farà
menzione sull'originale delle patenti della pubblicazione all'udienza
e della trascrizione sui registri.
47. Queste patenti saranno pure iscritte per intiero nel bollettino
delle leggi, e trascritte sul registro del conservatore delle ipoteche
ove i beni sono situati.
48. Le spese di pubblicazione e di registro sono a carico
dell'impetrante.
=Capitolo II.=
_Delle forme da seguirsi pei maggioraschi creati, sia di proprio moto,
sia sulla dimanda di quelli che non hanno il diritto di ricercare la
trasmissione del titolo._
_=Sezione I. =_
_Maggioraschi di proprio moto._
49. Allorchè sarà stata da noi accordata la totalità della dotazione
del titolo, il nostro decreto e lo stato de' beni affetti al
maggiorasco saranno diretti al nostro cancelliere guardasigilli il
quale, sulla istanza dell'impetrante, farà spedire le patenti. Entro
il mese dopo la loro spedizione, le patenti saranno registrate,
pubblicate e trascritte, come viene ordinato dagli articoli 43 e 44.
50. Allorchè la dotazione del titolo sarà stata fatta in tutto o in
parte dal titolare, le patenti non potranno essere spedite se non dopo
la verificazione e l'adempimento delle disposizioni prescritte nella
sezione II del capitolo II del presente titolo.
_=Sezione II. =_
_Maggioraschi sopra domanda._
51. Quelli fra i nostri sudditi i quali brameranno d'istituire nella
loro famiglia un maggiorasco, conformemente all'articolo 14, § 4 del
sesto statuto costituzionale, c'indirizzeranno direttamente una
petizione a questo oggetto.
52. Questa petizione sarà motivata, e porterà, oltre l'indicazione dei
servigi del requirente e della sua famiglia, le diverse dichiarazioni
prescritte dall'articolo 23.
53. Allorchè la dimanda ci parrà suscettibile d'essere presa in
considerazione, sarà rimessa coi relativi documenti al nostro
cancelliere guardasigilli il quale li farà esaminare dal consiglio del
sigillo dei titoli, secondo le forme prescritte negli articoli 25, 26,
27 e 28.
54. Il cancelliere guardasigilli ci presenterà le conclusioni del
procurator generale, ed il parere del consiglio, non solo sopra i
mezzi di formazione del maggiorasco, ma ancora sui servigi, costumi e
vita onorevole del petente e della sua famiglia.
55. Lo stesso cancelliere, dietro i nostri ordini, ci presenterà, se
vi è luogo, il progetto di decreto, tendente all'istituzione del
maggiorasco, alle condizioni che ci piacerà d'imporre.
56. Nel caso in cui la domanda fosse rigettata, il cancelliere
ordinerà la consegna delle carte al petente, con annotazione della
detta consegna nei registri.
57. Allorchè la domanda sarà accordata, il cancelliere guardasigilli
farà spedire le patenti. Se a noi sarà piaciuto d'imporre delle
condizioni, il cancelliere guardasigilli, prima della spedizione delle
lettere-patenti, ci renderà conto del loro adempimento.
58. Le forme da seguirsi per la consegna, la pubblicazione e il
registro delle patenti, saranno quelle prescritte al capitolo I,
sezione III del titolo II.
=Capitolo III.=
_Degli effetti della creazione de' Maggioraschi._
=Sezione I.=
_Degli effetti della creazione de' maggioraschi rispetto alle persone._
59. Il titolo che ci sarà piaciuto di conferire a ciascun maggiorasco,
sarà affetto esclusivamente a quello in favore del quale ne avrà avuto
luogo la creazione, e passerà alla sua discendenza legittima, naturale
o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura.
60. Niuno per altro de' nostri sudditi, investito d'un titolo, potrà
adottare un figlio maschio, secondo le regole determinate dal codice
Napoleone, o trasmettere il titolo che gli sarà accordato, o pervenuto
ad un figlio adottato prima che egli sia investito del titolo, se ciò
non è con nostra autorizzazione enunciato nelle patenti rilasciate a
questo effetto.
Quegli che vorrà ottenere una tale autorizzazione, si presenterà
davanti il nostro cancelliere guardasigilli il quale prenderà a questo
riguardo i nostri ordini.
61. Quelli fra i nostri sudditi ai quali saranno conferiti di pieno
diritto i titoli di _duca_, di _conte_, di _barone_ e di _cavaliere_,
e quelli che avranno ottenuto in loro favore la creazione d'un
maggiorasco, presteranno entro il mese il seguente giuramento:
_Io giuro d'essere fedele al re ed alla sua dinastìa, d'ubbidire alle
costituzioni, leggi e regolamenti del regno, di servir S. M. da buono,
leale e fedel suddito, e di educare i miei figli negli stessi
sentimenti di fedeltà e d'ubbidienza, e di marciare alla difesa della
patria ogni volta che il territorio sarà minacciato, e che S. M. anderà
all'armata._
62. Lo stesso giuramento verrà prestato entro tre mesi da quelli che
saranno chiamati a ricevere un maggiorasco.
63. I duchi e i conti presteranno il giuramento nelle nostre mani, e
ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. I baroni ed i
cavalieri lo presteranno nelle mani di quello o di quelli che noi
avremo delegati a quest'oggetto.
_=Sezione II=._
_Dell'effetto della creazione de' maggioraschi relativamente ai beni
che li compongono._
64. I beni che formano i maggioraschi, sono inalienabili; non possono
essere nè ipotecati nè sequestrati.
Nondimeno i figli del fondatore, i quali non fossero provveduti della
loro legittima sui beni liberi del padre, potranno domandare il
compimento sui beni dati dal padre per la formazione del maggiorasco.
65. Ogni atto di vendita, donazione od altra alienazione di questi
beni fatta dal titolare; ogni atto che desse loro privilegio od
ipoteca; ogni giudizio che convalidasse questi atti, eccetto i casi
qui sotto espressi, sono nulli di pieno diritto.
66. La nullità dei giudizi sarà pronunziata dal nostro consiglio di
stato, nella forma regolata dal terzo statuto costituzionale
relativamente agli affari del contenzioso dell'amministrazione, sia ad
istanza del titolare del maggiorasco, sia del procurator generale del
sigillo de' titoli.
67. Proibiamo ai notari di ricevere gli atti enunciati nell'articolo
65; agl'impiegati dell'ufficio del registro di registrarli; ai giudici
di pronunziarne la validità.
68. Proibiamo parimente a tutti gli agenti di cambio, sotto pena di
destituzione, ed anche di pene più gravi, se occorre, e di tutti i
danni e spese delle parti, di negoziar direttamente nè indirettamente
le iscrizioni del monte Napoleone marcate col bollo stabilito
dall'articolo 20.
69. I beni de' maggioraschi non potranno essere aggravati d'alcuna
ipoteca legale nè giudiziaria.
70. Nondimeno, se, in virtù d'un'ipoteca legale acquistata
anteriormente alle formalità enunciate negli articoli 30, 31, 32 e 33,
e dalla quale i beni non fossero pur anche stati liberati, a termini
del codice Napoleone, vi fosse luogo a diminuzione del valore dei beni
del maggiorasco, il titolare dovrà, se ne è ricercato, compiere o
rimpiazzare i fondi affetti al suo titolo, e che ne fossero stati
stralciati per effetto della detta ipoteca.
71. Il godimento de' beni seguirà il titolo sopra tutte le teste che
lo porteranno, secondo le disposizioni dell'art. 59.
72. Alla morte del titolare, sia ch'egli lasci una posterità
mascolina, sia che, per mancanza di posterità mascolina, il
maggiorasco si trovi estinto o trasportato fuori della discendenza
mascolina, la sua vedova avrà diritto ad una pensione, che verrà presa
sul reddito de' beni affetti al maggiorasco.
73. Questa pensione sarà della metà del prodotto, se il maggiorasco è
estinto o traslocato; e del terzo, se il maggiorasco sussiste ancora:
in quest'ultimo caso la pensione non sarà dovuta,
I.º Se la vedova abbia ne' suoi beni particolari un reddito eguale
a quello che dato le avrebbe la pensione;
II.º Se si rimaritasse senza nostra permissione.
74. Il titolare del maggiorasco sarà tenuto,
I.º Di pagare le imposizioni ed altri carichi reali;
II.º Di mantenere i beni da buon padre di famiglia;
III.º Di pagare la pensione alla vedova del titolare precedente;
IV.º Di pagare i debiti del titolare pei quali, a termini dell'art.
76, avessero potuto essere delegati i redditi, senza però che il
titolare attuale sia obbligato d'impiegarvi più del terzo del
prodotto dei beni, duranti i due primi anni;
V.º Di pagare, in difetto d'altri beni sufficienti, i debiti della
natura di quelli che sono enunciati nell'art. 2101 del codice
Napoleone, e che fossero stati lasciati dal padre e madre
defunti del titolare attuale.
Questi pagamenti non sono forzati che fino alla concorrenza
d'un'annata del reddito.
75. I redditi del maggiorasco non saranno soggetti a sequestro che nel
caso e nella proporzione in cui avrebbero potuto essere delegati.
76. Essi non potranno essere delegati che pei debiti privilegiati,
indicati dall'art. 2101 del codice Napoleone, e dai numeri 4 e 5
dell'art. 2103; ma la delegazione non sarà permessa, per quest'ultimo
caso, se non in quanto che le riparazioni non eccedessero quelle che
sono a carico degli usufruttuarj.
Nell'uno e nell'altro caso, la delegazione non potrà aver luogo se non
per la concorrenza della metà del reddito.
77. Ove sopravvengano de' casi ch'esigano dei lavori o delle
riparazioni considerabili agli edifici o proprietà componenti il
maggiorasco, ed eccedenti le somme la cui disposizione è qui sopra
autorizzata, vi sarà provveduto da un decreto fatto da noi in
consiglio di stato sulla domanda del titolare e sul parere del
consiglio del sigillo de' titoli.
=Capitolo IV.=
_Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ai maggioraschi, delle
forme di quest'alienazione, e del reimpiego._
_=Sezione I. =_
_Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ad un maggiorasco._
78. Potranno i titolari che avranno formato essi stessi la dotazione,
ottenere, se vi è necessità od utilità, l'autorizzazione di cambiare
in tutto o in parte i beni che la compongono.
79. Nell'uno e nell'altro caso, i titolari indirizzeranno la loro
domanda coi documenti giustificativi, voluti dagli articoli 23 e 24,
al cancelliere guardasigilli il quale prenderà i nostri ordini per
farla esaminare, se vi è luogo, dal consiglio del sigillo dei titoli.
80. Il consiglio procederà sulla domanda nella forma prescritta dagli
articoli 28 e 29.
Se il suo parere è favorevole, il cancelliere guardasigilli ci
presenterà, col detto parere e rapporto del procurator generale, un
progetto di decreto tendente ad autorizzare l'alienazione od il
cambio, e specificante il modo e le condizioni della vendita, ed
ordinando, se vi è luogo, il deposito del prezzo alla cassa
d'ammortizazione, fino al compimento del detto reimpiego.
81. La vendita potrà esser fatta amichevolmente o all'incanto.
82. Fino a che la vendita sia consumata, il titolare continuerà a
percepire i redditi del maggiorasco.
83. L'impetrante sottoporrà al consiglio del sigillo de' titoli il
progetto, sia di vendita, sia di cambio, o il libro dei carichi.
84. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, darà,
sulle conclusioni del procuratore generale, il suo parere che ci sarà
presentato dal cancelliere guardasigilli.
85. Quando noi crederemo di dover approvare il parere, saranno spedite
delle patenti le quali verranno rilasciate, pubblicate e trascritte,
com'è detto nel capo I, sezione III, titolo II.
Da questo momento i beni di cui sarà permessa l'alienazione,
rientreranno nel commercio.
86. Il contratto di vendita o di cambio, o l'aggiudicazione avrà luogo
in presenza del procuratore generale del consiglio del sigillo dei
titoli, o di un suo delegato.
87. Ogni aggiudicazione, vendita o cambio in cui non fossero state
osservate alcune delle formalità stabilite negli articoli precedenti
della presente sezione, saranno nulli e di nessun effetto.
88. Le nullità saranno pronunziate dal nostro consiglio di stato il
quale, sull'istanza del procuratore generale, decreterà nelle forme
stabilite dal terzo statuto costituzionale, relativamente alle
vertenze contenziose d'amministrazione.
Proibiamo alle nostre corti e tribunali di mischiarsene.
89. L'acquirente dovrà di pieno diritto al titolare gl'interessi del
prezzo fino al pagamento, ancorchè non fossero stati stipulati, e
senza che vi sia bisogno di sentenza.
Egli non ne sarà dispensato, se non col versarne il prezzo, a' termini
convenuti, nella cassa d'ammortizazione, la quale ne pagherà
l'interesse al titolare.
_=Sezione II. =_
_Del reimpiego del prezzo de' beni alienati._
90. Il reimpiego del prezzo dei beni alienati sarà fatto entro sei
mesi dall'alienazione in beni della natura di quelli che secondo gli
articoli 16 e 17 devono formare i maggioraschi.
Esso verrà effettuato nelle forme e modi seguenti.
91. Il titolare, s'egli si propone di fare il reimpiego in immobili
reali, presenterà al consiglio del sigillo dei titoli,
I.º Lo stato de' beni ch'egli desidera di acquistare;
II,º I titoli che ne fanno constare la proprietà ed il valore;
III.º Le carte che ne giustificano il prodotto;
IV.º Le condizioni del contratto.
92. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, stenderà
il suo parere che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli,
per essere da noi definitivamente decretato come sarà di ragione.
93. Nel caso in cui noi non giudicassimo a proposito di autorizzare
l'acquisto, ci riserviamo di prorogare il termine ch'è accordato al
titolare per trovare un reimpiego.
Nel caso contrario, il nostro decreto di approvazione sarà munito di
patenti le quali saranno rilasciate, registrate, pubblicate e
trascritte, com'è detto nel capitolo I, sezione III, titolo II.
94. I beni ammessi in reimpiego vestiranno la natura e la condizione
che avevano i beni che rimpiazzeranno, prima che fossero stati rimessi
nel commercio.
95. Allorchè, a termini del decreto di alienazione, o per decreto
susseguente, il reimpiego sarà stato permesso in rendite sul monte
Napoleone, il prefetto del monte darà al titolare che avrà fatto
l'acquisto delle rendite per la somma del reimpiego, la dichiarazione
della loro inalienabilità, secondo le forme prescritte nella sezione I
del capitolo I, titolo II.
96. Una dupla di questa dichiarazione sarà deposta negli archivj del
sigillo, per essere unita allo stato dei beni del maggiorasco; e sulla
rappresentanza dell'altra dupla il prefetto del monte Napoleone farà
eseguire il pagamento fino alla concorrenza del valore delle dette
rendite, corrente al momento del loro acquisto.
97. Le proprietà possedute in maggiorasco non avranno e non
conferiranno a quelli, in favore de' quali sono eretti, alcun
privilegio relativamente a' nostri sudditi ed alle loro proprietà.
In conseguenza i titolari resteranno soggetti alle leggi civili e
criminali, ed a tutte le leggi che reggono i nostri stati, in quanto
non v'è derogato delle presenti; essi sopporteranno le contribuzioni
personali, mobiliarle ed immobiliarie, dirette ed indirette nella
stessa proporzione degli altri cittadini.
98. Se la discendenza mascolina e legittima di un titolare che avrà
fornito i beni componenti la dotazione, si estinguerà, il titolo
resterà soppresso; i beni affetti al maggiorasco diverranno liberi
nella successione dell'ultimo titolare, e passeranno ne' suoi eredi.
Noi ci riserviamo però, secondo le circostante, e sulla domanda del
titolare, di trasportare il maggiorasco sulla testa d'uno de' suoi
generi, ovvero, s'egli non ha figli, d'uno de' suoi eredi collaterali,
senza che la presente disposizione pregiudicar possa ai diritti di
legittima che potrebbero essere dovuti sui beni componenti la
dotazione.
99. Allorchè la dotazione del maggiorasco sarà stata in tutto od in
parte da noi accordata, a condizione della reversione nel caso
d'estinzione della discendenza mascolina e legittima, occorrendo il
caso, la condizione si adempirà sopra questi beni o sopra quelli che
avessero potuto essere acquistati in reimpiego, ed il nostro
procurator generale al consiglio del sigillo dei titoli, i nostri
procuratori generali presso le corti, i nostri procuratori presso i
tribunali, e i nostri agenti del demanio ne sorveglieranno
l'esecuzione.
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno
d'Italia, inscritte nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali
ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro
registri, le osservino e le facciano osservare.
Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre
1808.
NAPOLEONE.
Per l'Imperatore e Re,
_Il Ministro Segretario di Stato,_ =A. Aldini.=
NAPOLEONE,
_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,
=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=
E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,
Visto il settimo statuto sopra i titoli e maggioraschi del nostro
regno d'Italia,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
TITOLO PRIMO.
_Modo di far gli atti per le dimande relative ai maggioraschi._
Art. 1. Le domande per la creazione dei maggioraschi da formarsi in
virtù dell'art. 23 del settimo statuto, quelle per l'alienazione e pel
reimpiego, e in generale tutte le domande relative a' maggioraschi, da
esaminarsi nel consiglio del sigillo de' titoli, sia direttamente, sia
dietro nostro decreto, saranno formate, istradate e condotte a termine
col mezzo di uno degli avvocati presso la corte di cassazione.
Lo stesso si praticherà per tutti gli affari in cui il consiglio del
sigillo de' titoli è chiamato a deliberare.
2. Saranno egualmente forniti dagli avvocati presso la corte di
cassazione gli schiarimenti che il procurator generale del consiglio
del sigillo de' titoli dimandar potrebbe all'impetrante od al
titolare, e le giustificazioni che gli uni e gli altri sono tenuti di
fare, senza però che sia derogato all'articolo 29 del settimo statuto,
in ciò che riguarda la corrispondenza del procurator generale colle
autorità locali per questi medesimi oggetti.
3. Allorchè sarà stata da noi accordata la dotazione d'un titolo, sia
in totalità, sia in parte, e si tratterà di procedere all'atto di
costituzione dei beni affetti al maggiorasco, il titolare sarà
assistito da uno de' sopraddetti avvocati, o potrà anche farsi
rappresentare dal medesimo coll'autorizzazione del cancelliere
guardasigilli. In quest'ultimo caso il titolare sarà tenuto di fare
una procura speciale in cui egli dia all'avvocato da lui costituito la
facoltà di sottoporsi in suo nome all'adempimento delle condizioni che
ci sarà piaciuto d'imporre.
4. La spedizione ed il rilascio di tutte le patenti potranno soltanto
addimandarsi ed ottenersi col mezzo degli avvocati presso la corte di
cassazione, i quali però non potranno in alcun caso unire alla loro
domanda il progetto delle patenti.
5. Allorchè le patenti conterranno l'istituzione d'un maggiorasco, il
segretario generale ne rilascerà una spedizione certificata dal
cancelliere guardasigilli all'avvocato costituito il quale sarà
personalmente tenuto di fare in nome dell'impetrante le diligenze
necessarie pel registro delle dette patenti nelle corti di appello e
nei tribunali di prima istanza, come pure per la loro trascrizione sul
registro del conservatore delle ipoteche.
6. Se l'avvocato costituito non giustifica nello spazio di due mesi
che le patenti sono state registrate, presentandone al nostro
procurator generale copia certificata con menzione che sono state
pubblicate, registrate e trascritte, si procederà all'adempimento
delle dette formalità per officio del procurator generale ed a spese
dell'avvocato costituito, salvo il suo ricorso contro il suo
commettente.
7. Le disposizioni dei due precedenti articoli sono applicabili agli
atti di costituzione dei beni affetti ad un maggiorasco.
8. La deputazione dell'avvocato ed il deposito delle domande, carte e
memorie saranno fatti nella segreteria del sigillo dei titoli nella
forma prescritta dal terzo statuto costituzionale, § 3, relativamente
agli affari contenziosi portati al consiglio degli uditori.
9. Il segretario generale del consiglio del sigillo de' titoli
presenterà al nostro cancelliere guardasigilli le dimande che debbono
essere dirette in tutt'i casi previsti dal presente nostro decreto, e
rimetterà al procuratore generale l'ordine del cancelliere
guardasigilli, le dette richieste, come pure le carte e le memorie
fornite dagl'impetranti o dai titolari, allorchè vi sarà luogo alla
comunicazione.
TITOLO II.
_Dei diritti da percepirsi per gli atti relativi ai maggioraschi._
10. L'atto indicativo dei beni ordinato dall'articolo 30 sarà fatto
sopra carta bollata e verrà registrato. Non si pagherà pel registro
che il diritto fisso d'una lira, e per la trascrizione alle ipoteche
il salario del conservatore.
11. Dovendo le nostre patenti d'istituzione di maggioraschi essere
registrate nelle corti e nei tribunali, i transunti che ne saranno
rilasciati a quest'oggetto, non saranno soggetti al bollo e al diritto
di registro.
Si percepirà al punto del loro registro nelle corti d'appello,
Pei maggioraschi-ducati lire 72.
Pei maggioraschi-contee » 48.
Pei maggioraschi-baronie » 24.
Due terzi del diritto saranno pel registro; l'altro terzo per la
cancelleria.
Non si pagherà pel registro ne' tribunali di prima istanza che metà
del diritto suddetto.
Al punto della trascrizione delle patenti sui registri delle ipoteche
si percepirà un diritto eguale a quello attribuito alla cancelleria
dei tribunali di prima istanza pel registro.
12. L'atto di costituzione, ovvero il processo verbale di designazione
de' beni componenti i maggioraschi di proprio moto, così quelli di cui
l'intera dotazione sarà stata da noi accordata, come quelli la cui
dotazione non sarà stata da noi fatta che in parte, sarà sopra carta
bollata, e non pagherà alcun diritto di registro. La trascrizione ai
registri delle ipoteche non sarà soggetta che al salario del
conservatore, e il registro nelle corti e nei tribunali che al
pagamento dei diritti ordinarj di cancelleria.
13. Nel caso che avesse luogo un processo verbale d'accettazione delle
condizioni che ci piacerà d'imporre al momento dell'erezione d'un
maggiorasco sopra domanda, sarà un tal processo steso sopra carta
bollata e soggetto al diritto fisso d'una lira.
14. Le mutazioni, a motivo di morte, dei beni componenti un
maggiorasco non daranno luogo che ad un diritto eguale a quello che si
percepisce per la trasmissione di semplice usufrutto in linea diretta.
Questo diritto è a carico del maggiorasco, e sarà pagato dal chiamato
e dalla vedova in proporzione, senza che possa essere riclamato contro
la successione del titolare defunto.
15. Il ministro delle finanze del nostro regno d'Italia è incaricato,
per quella parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto
che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.
Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre
1808.
NAPOLEONE.
Per l'Imperatore e Re,
_Il Ministro Segret. di Stato,_
=A. Aldini.=
NAPOLEONE,
_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,_
=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=
E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,
Visto il sesto statuto costituzionale,
Abbiamo decretato e decretiamo:
TITOLO PRIMO.
_Comunicazioni del governo al senato._
Art. 1. Il re ordina la convocazione del senato, o con lettera chiusa
diretta al presidente o con decreto.
2. Allorchè un grande ufficiale della corona è destinato a presedere
il senato, riceve la sua missione con un decreto reale.
3. Le comunicazioni di governo al senato, in presenza del re, si fanno
dai ministri alla tribuna; in assenza del re si fanno dal grande
ufficiale che presiede, a meno che il re ordini altrimenti.
4. I progetti di statuti, i progetti di legge e di senatoconsulti sono
presentati al senato dagli oratori del governo che ne espongono i
motivi.
5. I conti de' ministri sono trasmessi al senato con decreto reale.
6. Allorchè il senato è chiamato ad esercitare le funzioni
attribuitegli dall'art. 15 del sesto statuto, il re trasmette un
progetto di senatoconsulto.
7. Le deliberazioni del senato sul progetto di statuti, di leggi, di
senatoconsulti sono trasmesse al re con messaggio.
8. Le osservazioni del senato sui conti dei ministri e sui bisogni e i
voti della nazione sono portate al re da una deputazione.
TITOLO II.
_Deliberazioni del senato._
9. I progetti portati al senato, a norma dell'art. 4 del presente
decreto, sono rimessi ad una commissione speciale di cinque membri
nominati a maggiorità assoluta di voti, per farne rapporto al giorno
fissato dal re per la discussione.
Il presidente dichiara prorogata la seduta a quel giorno.
10. Sull'istanza della commissione, il presidente del senato può
chiedere al re che la commissione sia autorizzata ad una conferenza
cogli oratori del governo o coi ministri, indicandone i motivi e
l'oggetto.
Il segretario di stato fa conoscere al presidente il decreto del re,
il giorno e il luogo della conferenza, e il giorno in cui dovrà esser
fatto dalla commissione il rapporto al senato, quando questo rapporto
non possa aver luogo nel termine indicato all'articolo precedente.
11. Nessuna commissione può deliberare se non è presente più della
metà de' suoi membri. Le commissioni discutono in comitato segreto.
12. Il rapporto della commissione è letto alla tribuna del senato da
uno dei membri della commissione.
13. Il rapporto della commissione sui progetti di statuto o di legge,
menzionati negli art. 11 e 12 del sesto statuto costituzionale,
terminerà colle seguenti parole: La commissione pensa che il senato
consulente _possa votare per il progetto_, ovvero: _La commissione_
_pensa che il senato consulente possa supplicare il re di ordinare un
nuovo esame del progetto._
14. Sopra qualunque altro progetto di legge, il rapporto della
commissione terminerà colle seguenti parole: La commissione _pensa che
non vi sia luogo a presentare al re osservazioni sul progetto_,
ovvero: _La commissione pensa che vi sia luogo a presentare al re, sul
progetto, le osservazioni esposte nel presente rapporto._
15. Dietro il rapporto della commissione è libero ad ogni senatore di
esporre il proprio parere. Gli oratori del consiglio di stato possono
prendere parte alla discussione, e danno gli schiarimenti di cui
fossero richiesti.
Appartiene al presidente di chiudere la discussione e di mettere in
deliberazione il progetto.
16. Pei progetti di legge pronunciati all'art. 13 del sesto statuto
costituzionale, la discussione e la deliberazione del senato non
versano se non sulle osservazioni che vi sia o no luogo di presentare
al re.
17. Nella votazione sui progetti di statuto che a termini
dell'articolo 11 del detto statuto costituzionale è a scrutinio
segreto, si osserverà il seguente metodo:
Uno de' segretarj del senato fa l'appello nominale dei votanti; a
misura che questi si presentano per votare, viene loro consegnata una
palla. Un'urna coperta che sta sulla tavola del presidente, è
destinata a raccogliere i voti in un recipiente distinto in due parti
dalla diversità del colore, e dinotanti il _sì_ ed il _no_. Terminato
l'appello nominale, il presidente pubblica il numero de' voti
ritrovati nell'una e nell'altra parte.
18. Se vi è per il progetto la pluralità di due terzi di voti, il
presidente dichiara: _Il senato consulente vota per il progetto_. Se
non vi è per il progetto detta pluralità di voti, il presidente
dichiara: _Il senato supplica il re di ordinare un nuovo esame del
progetto._
19. Negli altri casi in cui il senato non delibera a scrutinio
segreto, la votazione si farà alzando le mani.
20. La deliberazione del senato è trasmessa lo stesso giorno al re con
un messaggio.
21. Il decreto del re che costituisce statuto o legge i progetti
proposti alla deliberazione del senato, e contemplati negli articoli
11 e 12 del sesto statuto costituzionale, è intestato come segue:
(_Il nome del re_)
»Vista la deliberazione del senato in
data del.......................... sul
progetto di (statuto o legge) statogli
presentato l......................... e
discusso in conformità degli articoli 10 e
(11 o 12) del sesto statuto costituzionale,
»Abbiamo decretato e decretiamo:
.............................
.............................
»Comandiamo e ordiniamo che.......
presente............... (statuto o legge),
munito dei sigilli dello stato, sia registrato
dal senato, pubblicato ed inserito nel bollettino
delle leggi.»
Se trattasi di statuti, si aggiungerà:
»Ed inoltre comunicato ai collegi elettorali
del nostro regno e diretto ai tribunali ed
alle autorità amministrative, perchè lo
trascrivano nei loro registri, l'osservino
e facciano osservare; e il segretario di
stato del nostro regno è incaricato d'invigilare
sull'esecuzione.»
22. Il decreto del re è comunicato al senato. Il presidente ne fa fare
la lettura da uno de' segretarj, e immediatamente dopo pronunzia: Il
senato ordina che lo statuto costituzionale (ovvero la legge), di cui
è stata fatta la lettura, sia trascritto ne' suoi registri e
depositato ne' suoi archivj.
23. Sui progetti di legge indicati all'art. 16 del presente decreto,
se il senato pensa non essere luogo a presentare osservazioni, il
presidente ordina che la legge sia trascritta ne' registri e
depositata negli archivj del senato. Se il senato pensa essere luogo a
presentare osservazioni, sono queste trasmesse nello stesso giorno al
re con messaggio.
24. Il decreto del re che costituisce legge il progetto della natura
di quelli contemplati nel precedente articolo è intestato come segue:
(_Il nome del re_)
»Visto il progetto di legge stato comunicato
al senato l...... in conformità
degli articoli 10 e 13 del sesto statuto
costituzionale,
»Abbiamo decretato e decretiamo:
......................
......................
»Comandiamo ed ordiniamo che la presente
legge, munita del sigillo dello stato,
sia registrata dal senato, pubblicata ed
inserita nel bollettino delle leggi.»
25. Detto decreto è comunicato al senato che ne fa seguire la
registrazione in conformità dell'art. 22 del presente decreto.
26. I conti dei ministri trasmessi dal re al senato sono rimessi ad
una commissione speciale composta di sette membri.
Questa commissione è incaricata di esaminare se vi sia o no luogo a
presentare osservazioni al re sui conti de' ministri e sui bisogni e
voti della nazione.
La commissione farà il suo rapporto nel giorno fissato dal re, come
all'articolo 19.
27. Se il senato pensa non esservi luogo a presentare osservazioni, il
presidente ordina in presenza del senato che i conti comunicati sieno
depositati negli archivj. Nel caso opposto, la commissione viene
incaricata di estendere l'indirizzo al re.
28. Questa deliberazione presa nel modo indicato dagli articoli
precedenti, è trasmessa con messaggio al re, che farà conoscere al
presidente del senato i suoi ordini su tutto ciò che può essere
relativo alla deputazione cui fosse luogo; a mente dell'articolo 17
dello statuto.
TITOLO III.
_Ufficiali del senato._
29. Il cancelliere appone il sigillo a tutti gli atti ch'emanano dal
senato, rilascia i certificati di vita e di residenza, ed i passaporti
ai senatori che ne hanno bisogno.
30. Amministra le proprietà del senato, prende possesso in di lui nome
dei beni di dotazione, e nomina gli agenti che amministrano sotto i
suoi ordini e con sua procura.
31. Dirige le liti che possono insorgere relativamente ai beni che
compongono la dotazione del senato.
32. In ogni affare in cui sia compromessa la proprietà de' beni, il
cancelliere non può nè intentare un'azione, nè difendersi, nè
transigere, senz'aver fatto prima rapporto al senato che nomina per
ciaschedun affare una commissione di quattro membri. Questa
commissione, di concerto col cancelliere, determina le misure da
prendersi.
33. Le transazioni fatte dal cancelliere non sono valide se non dopo
di essere state approvate dal gran consiglio d'amministrazione.
34. Il cancelliere ha sotto i suoi ordini il segretario archivista e
suoi aggiunti, e il numero d'impiegati necessarj per le diverse sue
attribuzioni.
35. Il tesoriere soprintende alla contabilità del senato e procura il
regolare introito delle somme dovute dagli affittuarj e debitori del
senato.
36. Ha sotto i suoi ordini un cassiere e il necessario numero
d'impiegati.
37. I pretori sono incaricati della polizia e delle cerimonie del
senato.
38. Hanno sotto i loro ordini due messaggieri e quattro uscieri, e il
necessario numero di guardie per la polizia del palazzo.
39. Travagliano col re almeno una volta ogni trimestre.
40. Il segretario archivista è nominato dal re, sopra lista dupla del
senato; gli altri impiegati sono nominati dal senato, sulla
proposizione degli ufficiali senatori dai quali immediatamente
dipendono.
TITOLO IV.
_Gran consiglio d'amministrazione_.
41. Il gran consiglio d'amministrazione è composto di cinque membri
nominati dal senato nel suo seno e dei due segretarj senatori in
esercizio.
42. Si raduna dietro ordini del re e necessariamente almeno una volta
all'anno.
TITOLO V.
_Commissione della libertà individuale_.
43. La commissione della libertà individuale è composta di cinque
membri nominati dal senato nel suo seno; si rinnova per quinto ogni
quattro mesi.
44. Dietro comunicazione dei ministri ordinata dal re prende
cognizione degli arresti eseguiti per motivo di pubblica sicurezza,
quando le persone arrestate non sono state rimesse ai tribunali nel
termine di dieci giorni.
45. Tutte le persone arrestate e non rimesse ai tribunali dieci giorni
dopo l'arresto possono ricorrere direttamente o per sè, o col mezzo
dei loro parenti o rappresentanti, in via di petizione alla
commissione della libertà individuale.
46. Se la commissione giudica che la detenzione prolungata al di là
dei dieci giorni non sia giustificata dall'interesse dello stato,
invita chi ha ordinato l'arresto a far mettere in libertà la persona
detenuta o a rimetterla ai tribunali ordinarj.
47. Se dopo tre inviti consecutivi rinnovati nello spazio di un mese,
la persona detenuta non sia posta in libertà o rimessa ai tribunali
ordinarj, la commissione dimanda un'assemblea del senato che viene
convocato dal presidente, e che dichiara, se vi è luogo, esservi forti
presunzioni che N....... sia detenuto arbitrariamente.
Questa dichiarazione è comunicata con messaggio al re.
TITOLO VI.
_Disposizioni generali_.
48. Senza ordine del re non può essere convocato il senato che dal
presidente ordinario, sulla dimanda in iscritto di qualche commissione
senatoria per gli oggetti demandati all'esame della stessa
commissione, o sulla dimanda in iscritto di qualche senatore ufficiale
del senato per affari interni del corpo.
La dimanda esprime l'oggetto della convocazione; il presidente ne
previene il re, ne dimanda l'autorizzazione per convocare il senato, e
gli rende in seguito conto della deliberazione.
49. Il senato non permette che vi si tratti d'oggetti estranei a
quello per cui è convocato.
50. I ministri possono assistere alle sedute del senato, ma non vi
hanno voce deliberativa, se non sono senatori. Il gran giudice ha un
posto distinto.
51. Uno statuto determinerà la giurisdizione e l'organizzazione
dell'_alta corte reale_.
52. Il presente decreto sarà registrato negli atti del senato,
pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi, ed il segretario di
stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare
sull'esecuzione.
Dato dal nostro imperial palazzo di Fontainebleau questo dì 9 novembre
1809.
NAPOLEONE.
Per l'Imperatore e Re,
_Il Ministro Segret. di Stato,_
=A. Aldini.=
NAPOLEONE,
_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,_
=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia,= PROTETTORE DELLA
CONFEDERAZIONE DEL RENO E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
Vista la deliberazione del senato, in data del 26 febbrajo 1810, sul
progetto di statuto statogli presentato il dì 22 detto mese e discusso
in conformità degli articoli 10 e 11 del sesto statuto costituzionale,
_Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:_
OTTAVO STATUTO.
_Estratto de' registri del senato consulente del giorno 26 febbrajo
1810._
Il senato consulente, riunito nel numero dei membri prescritto
dall'art. 29 del sesto statuto costituzionale,
Visto il progetto dello statuto, e inteso sui motivi del medesimo gli
oratori del governo ed il rapporto della commissione speciale nominata
nella seduta del 22 febbrajo 1810;
Essendo stata deliberata l'adozione col numero di voti prescritto
dall'art. 11 del sesto statuto, decreta quanto segue:
TITOLO PRIMO.
_Della dotazione della corona._
=Sezione prima.=
Art. 1. La dotazione della corona è composta dei palazzi, case,
parchi, demanj, rendite e beni compresi nelle disposizioni del terzo
statuto, e dei decreti 11 giugno e 18 luglio 1806, 11 gennajo e 5
ottobre 1807, e 19 settembre 1808.
2. Lo stato dei beni componenti la suddetta dotazione sarà trasmesso
al senato e annesso alla minuta del presente statuto.
3. I diamanti, le perle, gioje quadri, statue, pietre incise ed altri
monumenti delle arti che trovansi nei palazzi reali, fanno parte della
dotazione della corona. Ne sarà fatto l'inventario e trasmesso al
senato per essere annesso alla minuta del presente statuto.
4. Le suppellettili, le carrozze, i cavalli ecc. fanno egualmente
parte della dotazione della corona, sino alla concorrenza di una somma
di 5,000,000.
I re possono però aumentare, sia per testamento, sia per donazione fra
vivi, le suppellettili della corona.
=Sezione II.=
_Della conservazione dei beni che formano la dotazione della corona_.
5. I beni formanti la dotazione della corona sono inalienabili e
imprescrittibili.
6. Non possono essere nè dati in pegno, nè aggravati di pesi e
d'ipoteche.
7. La permuta degl'immobili affetti alla dotazione della corona non
può aver luogo che in vista di un senatoconsulto.
=Sezione III.=
_Dell'amministrazione dei beni che formano la dotazione della corona._
8. I beni della corona sono amministrati da un intendente generale il
quale esercita le azioni giudiziarie del re, e contro del quale
vengono dirette tutte le azioni a carico del re, e pronunziate le
sentenze.
9. I beni stabili fruttiferi che trovansi affetti alla dotazione della
corona, possono essere affittati, a condizione che la durata delle
locazioni non ecceda il tempo prefisso dagli articoli 595, 1429, 1430
e 1718 del codice Napoleone. Si eccettua il caso in cui una locazione
enfiteutica fosse stata autorizzata con decreto deliberato in
consiglio di stato.
10. Il taglio dei boschi dipendenti dalla corona è regolato
conformemente alle discipline vigenti pei boschi dello stato.
=Sezione IV.=
_Dei carichi della dotazione della corona._
11. I beni che formano la dotazione della corona soggiacciono a tutti
i carichi civili della proprietà, ma non sono soggetti alle pubbliche
imposte.
12. I beni della corona non rimangono gravati dai debiti del re
defunto; tali debiti vengono pagati sul demanio privato.
13. Tutte le pensioni accordate dal re defunto non possono essere
pagate che sul demanio privato. In mancanza o in caso di insufficienza
di questo, non saranno pagate, se non vengano confermate dal nuovo re.
14. Tutte le pensioni di ritirata accordate ad impiegati nel servizio
della casa del re, sono pagate col fondo di ritenzione fatto sul
trattamento dei detti impiegati. Questo fondo non può ricevere
alcun'altra destinazione, ed è posto sotto l'amministrazione e la
risponsabilità dell'intendente generale.
TITOLO II.
_Del demanio straordinario._
15. Il demanio straordinario è composto dei beni mobili ed immobili
che il re acquista, esercitando il diritto di pace e di guerra, in
virtù di conquiste o di trattati, siano pubblici, siano segreti.
16. Il re dispone del demanio straordinario, .
1.º per sovvenire alle spese delle armate;
2.º per ricompensare i soldati ed i grandi servigi civili e militari
resi allo stato;
3.º per innalzare monumenti, eseguire opere pubbliche, incoraggiare
le arti ed accrescere lo splendore del regno.
17. I beni appartenenti al demanio straordinario sono soggetti a tutti
i carichi della proprietà ed a tutte le contribuzioni pubbliche
imposte, come i beni dei particolari.
18. Vi sarà un intendente generale ed un tesoriere del demanio
straordinario.
19. L'intendente generale esercita le azioni giudiziarie del re. Tutte
le azioni a carico del re sono dirette contro l'intendente, e contro
il medesimo ne sono pronunziate le sentenze.
20. La contabilità del tesoriere sarà verificata ciascun anno da una
commissione del consiglio di stato.
21. Il re dispone del demanio straordinario mobile od immobile per
decreto o per decisione.
22. Se la disposizione cade sui beni mobili, l'intendente rilascerà in
favore del donatario un ordine sopra il tesoriere generale. Senza
quest'ordine niun assegno gli sarà fatto buono nei suoi conti.
23. Se la disposizione cade su di un immobile, l'intendente formerà lo
stato dei beni e lo invierà al cancelliere guardasigilli il quale farà
fare l'atto d'investitura dal consiglio del sigillo dei titoli in
favore dei donatario. Nell'investitura sarà sempre espresso il caso di
reversione dei beni dati dal re.
24. Ogni disposizione fatta o da farsi dal re sul demanio
straordinario è irrevocabile.
TITOLO III.
_Del demanio privato del re._
25. Il re ha un demanio privato proveniente, sia da donazioni, sia da
successioni, sia da acquisti, conformemente alle regole del diritto
civile.
26. I beni del demanio sono amministrati da un intendente generale
ch'esercita le azioni giudiziarie del re. Contro dell'intendente sono
dirette le azioni e pronunziate le sentenze a carico del re.
27. Tutti i mobili della corona al di là del valore di cinque milioni,
fissato dall'articolo 4, appartengono al demanio privato.
28. Il demanio privato sopporta tutti i carichi della proprietà, tutte
le contribuzioni ed i pesi pubblici, come i beni dei particolari.
29. Il danaro contante ed i valori di ogni specie che trovansi
depositati nelle casse della corona e del demanio privato, allorchè si
fa luogo alla successione, appartengono al demanio privato.
30. Il re dispone del suo demanio privato, sia per atto tra vivi, sia
per ultima volontà, senza essere legato da alcuna delle disposizioni
proibitive del codice Napoleone.
31. Le disposizioni tra vivi dei beni del demanio privato sono fatte
con un decreto reale contraffirmato dall'intendente generale.
32. Se la disposizione è fatta sui beni mobili, si procede come
all'art. 22.
33. Se la disposizione è fatta sui beni immobili, l'intendente formerà
lo stato dei beni, ed il donatario n'entrerà in possesso adempiendo le
formalità prescritte dalle leggi.
34. Le disposizioni testamentarie, in virtù delle quali il re dispone
dei beni del suo demanio privato, sono ricevute dal cancelliere
guardasigilli, assistito dal segretario di stato, nelle forme
determinate dagli art. 23 e 24 dello statuto dell'impero del 30 marzo
1806.
35. Il re non può prima dell'età d'anni venticinque disporre per atto
tra vivi del suo demanio privato.
36. Il re all'età di anni sedici potrà disporne per atto di ultima
volontà sino alla somma di due milioni.
37. In caso di morte del re senz'aver disposto in tutto o in parte del
suo demanio privato, la successione sarà regolata come segue.
38. Se il re non lascerà che un figlio maschio, questi succede in
tutti i beni del demanio privato.
39. Se il re lascia più figli maschi, o maschi e femmine, essi
divideranno egualmente tra di loro i beni, siano mobili, siano
immobili, del demanio privato sino alla concorrenza di un capitale di
cinquecento mila lire di rendita per ciascuno di essi, e ciò
indipendentemente dal loro appannaggio, caso ne siano forniti. Il
soprappiù apparterrà al primogenito.
40. Se il re non lascia che delle principesse, succedono come i
principi e sino alla stessa concorrenza. La primogenita di dette
principesse potrà ereditare fino alla concorrenza di un milione di
rendita.
Il nuovo re avrà i medesimi diritti come se fosse figlio del re
defunto, ed erediterà come all'articolo 39.
41. I principi e le principesse chiamate a qualche regno straniero
sono esclusi dalle eredità. Per altro le principesse in caso di
vedovanza, i principi secondogeniti, le principesse ed i loro
discendenti possono essere repristinati dal re nella loro eredità.
42. I beni immobili e i diritti appartenenti al demanio privato del re
non sono in alcun tempo, nè sotto qualsivoglia pretesto riuniti di
pieno diritto al demanio dello stato. La riunione non può farsi che
per istatuto.
43. La riunione dei beni non è presunta neppure nel caso in cui il re
avesse giudicato a proposito di farli amministrare confusamente col
demanio dello stato o della corona e per mezzo degli stessi ufficiali.
44. Il demanio privato resterà obbligato al pagamento delle somme cui
il re defunto lo avesse affetto per pubblici servigi, come costruzione
di edifici, monumenti, strade, canali ed altre spese.
45. Qualunque diamante e pietra preziosa, intagliata o incisa del
valore al di sopra di trecentomila lire, ogni pittura di artista
famoso, ogni statua, medaglia o manuscritto antico, sono riuniti di
diritto alla suppellettile della corona.
46. I beni appartenenti al re, dati col patto di reversione, ritornano
al demanio privato o straordinario, secondo che dall'uno o dall'altro
provengono.
47. Le regole stabilite da questo statuto per l'acquisto, godimento e
disposizione del demanio privato saranno osservate non ostante
qualunque disposizione contraria delle leggi civili.
TITOLO IV.
_Del vedovile delle regine e degli appannaggi dei principi italiani._
=Sezione prima.=
_Disposizioni generali._
48. Il vedovile delle regine è a carico dello stato. Il quantitativo
del vedovile è fissato da un senatoconsulto all'atto del matrimonio
del re o del principe reale, o all'avvenimento al trono del principe
secondogenito, se ha preso moglie avanti l'epoca in cui ha acquistato
la qualità di erede presuntivo della corona.
49. Gli appannaggi sono dovuti, 1.º ai principi figli secondogeniti
del re regnante o del re e del principe reale defunti; 2.º ai
discendenti maschi di questi principi, quando non sia stato accordato
verun appannaggio al loro padre od avo.
50. Non è dovuto appannaggio alle principesse ed ai loro discendenti.
Esse però hanno i diritti espressi nel titolo V.
51. Gli appannaggi dei principi sono formati per la maggior parte di
beni stabili situati nel territorio del regno.
52. I beni immobili del demanio straordinario o privato del re servono
di preferenza a formare gli appannaggi dei principi. In caso
d'insufficienza, vi è provveduto da un senatoconsulto.
53. I beni particolari dei principi appannaggisti non si confondono
coi beni formanti il loro appannaggio.
54. I principi appannaggisti posseggono i loro beni particolari
patrimonialmente, ne godono e ne dispongono conformemente alle regole
del diritto civile.
=Sezione II.=
_Della trasmissione degli appannaggi._
55. Dopo la morte dei principi appannaggisti, il figlio primogenito
eredita l'appannaggio.
56. In caso di estinzione della linea mascolina, l'appannaggio
ritorna, sia al demanio dello stato, sia al demanio straordinario o
privato del re, secondo che ciascuno di essi lo abbia somministrato.
57. Non si fa luogo all'esercizio del diritto agli appannaggi che
allorquando i principi ai quali appartiene, si ammoglino o siano
giunti all'anno diciottesimo.
58. In caso di mancanza di uno o più rami mascolini della linea
appannaggista, l'appannaggio passa nel ramo mascolino più prossimo
sino alla totale estinzione della discendenza mascolina.
59. I beni appannaggiati sono trasmessi ai principi di ogni grado,
chiamati a succedervi, liberi da debiti, obblighi od ipoteche
contratte dai precedenti appannaggisti, salve le locazioni fatte nei
termini degli articoli 495, 1429, 1430 e 1718 del codice Napoleone, e
gli affitti enfiteutici fatti conformemente alle disposizioni
dell'articolo 9.
60. Le contestazioni sull'ordine dell'eredità degli appannaggi, o
sulla loro trasmissione e conservazione sono decise dal consiglio di
famiglia.
=Sezione III.=
_Della concessione degli appannaggi._
61. Gli appannaggi, sia sul demanio straordinario, sia sul demanio
privato, sono fatti con decreto del re e registrati negli atti del
senato. Gli appannaggi sullo stato non sono concessi che in virtù di
un senatoconsulto, dietro proposizione fatta in nome del re, dopo
l'epoca in cui si fa luogo al diritto di ottenerli.
62. Può il re differire, finchè lo giudica conveniente, la
proposizione dell'appannaggio, senza che il ritardo possa mai essere
riputato rinunzia.
63. Il re può proporre e costituire l'appannaggio in più volte e per
parti. Se l'appannaggio è costituito sullo stato, non si presume che
il re abbia rinunziato al diritto di addimandare il compimento, senza
una espressa rinunzia.
64. Se il re muore prima di aver fatta o esaurita la costituzione o la
proposizione dell'appannaggio, usano dei di lui diritti i re
successori, nei limiti determinati dall'articolo seguente.
=Sezione IV.=
_Della fissazione degli appannaggi._
65. La fissazione degli appannaggi non è uniforme. Viene determinata
dal re entro i limiti di un'annua rendita di un milione.
=Sezione V.=
_Dei carichi che sopportano gli appannaggisti._
66. La rendita degli appannaggi è affetta,
1.º per l'educazione dei principi e principesse, figli naturali
e legittimi dell'appannaggista;
2.º pel loro mantenimento sino al loro matrimonio e stabilimento;
3.º pel vedovile che sarà stato costituito alle vedove.
Non potrà però il vedovile oltrepassare la terza parte della rendita.
67. A qualunque grado della discendenza mascolina sia pervenuto
l'appannaggio, le principesse, figlie di alcuno degli appannaggisti
attuali, caso non siano maritate, hanno diritto, maritandosi, al
conseguimento di una congrua dote, da determinarsi dal consiglio della
famiglia reale.
Il capitale della dote è pagato o dal demanio straordinario o privato,
o in sussidio dallo stato, mediante un senatoconsulto.
68. Gli appannaggi sono trasmessi ai principi chiamati a succedervi,
liberi da ogni debito ed ipoteca dei precedenti appannaggisti,
all'eccezione del vedovile, com'è detto all'articolo 66. Tuttavia
l'erede dell'appannaggio è obbligato di pagare i debiti del suo
antecessore, sino alla concorrenza della metà di un'annata del
reddito, prendendo quelle dilazioni che saranno fissate dal consiglio
di famiglia.
=Sezione VI.=
_Della conservazione dell'appannaggio._
69. Sono comuni ai beni stabili componenti gli appannaggi le
disposizioni portate dagli articoli 5, 6 e 10.
70. Non possono essere permutati che in virtù d'un senatoconsulto.
Qualunque permuta altrimenti fatta è nulla.
71. È proibito alle corti ed ai tribunali di conoscere della nullità.
Viene questa pronunziata dal consiglio di stato, sopra denunzia del
gran giudice, ministro della giustizia.
=Sezione VII.=
_Dell'estinzione degli appannaggi._
72. Gli appannaggi si estinguono, 1.º per la mancanza della
discendenza mascolina del primo concessionario, salvi però i vedovili
di cui trovansi affetti; 2.º per la vocazione dell'appannaggista
attuale ad un regno estero, allorchè non esistono principi collaterali
dello stesso ramo, chiamati a succedere nell'appannaggio; 3.º per la
sortita del principe appannaggista dal territorio del regno, senza la
permissione del re, allorchè non esiste alcun principe chiamato dopo
di lui all'appannaggio. In questi due casi l'appannaggio passa al
principe collaterale chiamato ad ereditarlo, in difetto del principe
appannaggiato e dei suoi figli.
73. I principi, il cui appannaggio è o sarebbesi estinto per la
vocazione ad un regno estero, possono essi o i loro discendenti essere
spropriati, mediante indennizzazione dei loro beni patrimoniali,
situati nel regno, al momento della loro assunzione al trono.
74. I beni dei principi in tal modo espropriati rimangono nella
famiglia reale, e sono riuniti di pieno diritto al demanio privato del
re: l'indennizzazione dovuta ai principi espropriati vien regolata dal
consiglio di famiglia, e pagata sul tesoro della corona o pure sul
demanio privato.
75. I discendenti maschi e le figlie dei principi espropriati non sono
esclusi dalle donazioni che il re può far loro dei beni che compongono
il suo demanio privato o il demanio straordinario.
76. La proprietà dei beni che il re loro concede, rimane nelle loro
mani, sino al quinto grado inclusivamente della loro discendenza,
sotto le condizioni stabilite dagli articoli della sezione V del
presente titolo per gli appannaggi. Dopo il quinto grado i beni sono
affrancati da queste condizioni, ed i concessionarj acquistano i
diritti di prima ed assoluta proprietà.
77. Se fino al quinto grado inclusivamente i concessionarj vanno a
stabilirsi nell'estero senza la permissione del re, la concessione
cessa di pieno diritto, e i beni ritornano al demanio privato o al
demanio straordinario, secondo provengano dall'uno o dall'altro.
TITOLO V.
_Della dotazione delle principesse._
78. Le principesse figlie del re regnante o defunto e le figlie dei
principi, figli dell'uno o dell'altro, quando queste hanno perduto il
loro padre, o che il padre non ha appannaggio, sono dotate dal re
sopra il suo demanio privato o sopra il demanio straordinario; e nel
caso che queste non sieno bastanti, dallo stato, in virtù di un
senatoconsulto.
79. Quando la principessa non isposa un Italiano regnicola, la dote
non può essere costituita che in danaro.
80. Essa non è accordata che sopra proposizione del re, ed è regolata
da un senatoconsulto, nella somma indicata dal re.
81. Le principesse giunte all'età dei diciotto anni compiti e non
maritate, avranno diritto ad un'annua pensione.
82. Questa pensione sarà fissata, per ciascuna di loro, com'è detto
all'art. 61, sez. III, tit. IV.
83. Il presente statuto sarà trasmesso con messaggio al re.
_IL PRESIDENTE E I SEGRETARJ,_
_Firmat._ =Conte PARADISI=, _Presidente._
_Firmat._ =Mengotti, Lamberti=, _Segretarj._
Veduto e sigillato,
_Pel Cancelliere del Senato assente,
Firmat_. =Mengotti.=
Comandiamo ed ordiniamo che il presente statuto, munito dei sigilli
dello stato, sia registrato dal senato, pubblicato ed inserito nel
bollettino delle leggi, ed inoltre comunicato ai collegi elettorali
del nostro regno, e diretto ai tribunali ed alle autorità
amministrative, perchè lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e
facciano osservare; ed il segretario di stato del nostro regno è
incaricato d'invigilare sull'esecuzione.
Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 15 marzo
1810.
NAPOLEONE.
_Visto da Noi Cancelliere
Guardasigilli della Corona,
=Il Duca di LODI.=_
Per l'Imperatore e Re,
L. S. _Il Ministro Segretario di Stato,_
_A. ALDINI._
NAPOLEONE,
_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,_
=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia,=
PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO
E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
Vista la deliberazione del senato, in data del dì 2 marzo 1810, sul
progetto di statuto statogli presentato il dì 27 febbrajo e discusso
in conformità degli articoli 10 e 11 del sesto statuto costituzionale,
_Abbiamo decretato e decretiamo:_
NONO STATUTO.
_Estratto dei registri del senato consulente del giorno 2 marzo 1810._
Il senato, riunito nel numero dei membri prescritto dall'articolo 29
del sesto statuto costituzionale,
Visto il progetto dello statuto, e inteso sui motivi del medesimo gli
oratori del governo, ed il rapporto della commissione speciale
nominata nella seduta del 27 febbrajo prossimo passato;
Essendo stata deliberata l'adozione col numero dei voti prescritto
dall'articolo 11 del sesto statuto, decreta quanto segue:
Art. 1. L'appannaggio del principe Eugenio Napoleone, nostro
amatissimo figlio adottivo, sarà formato di tanti beni demaniali,
quanti in ragione del cinque per cento diano una annua rendita di un
milione di lire italiane.
Apparterrà pure all'appannaggio la _Villa Bonaparte._
2. Il predetto appannaggio, sia riguardo alle persone che vi hanno
interesse, sia riguardo ai beni che lo compongono, sarà regolato in
tutto e per tutto a norma delle disposizioni portate dal titolo IV
dello statuto del 26 febbrajo p. p.
3. Il presente statuto sarà trasmesso con messaggio al re.
_IL PRESIDENTE E I SEGRETARJ,_
_Firmat._ =Conte PARADISI=, _Presidente._
_Firmat_. =Mengotti, Lamberti=, _Segretarj_.
Veduto e sigillato,
_Pel Cancelliere del Senato assente,
Firmat_. =Mengotti.=
Comandiamo ed ordiniamo che il presente statuto, munito dei sigilli
dello stato, sia registrato dal senato, pubblicato ed inserito nel
bollettino delle leggi, ed inoltre comunicato ai collegi elettorali
del nostro regno, e diretto ai tribunali ed alle autorità
amministrative, perchè lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e
facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno è
incaricato d'invigilare sull'esecuzione.
Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 15 marzo
1810.
NAPOLEONE.
_Visto da Noi Cancelliere
Guardasigilli della Corona_
_=Il Duca di LODI.=_
L. S.
Per l'Imperatore e Re,
_Il Ministro Segretario di Stato,
A. ALDINI._
NOTA DEL TRASCRITTORE.
Abbiamo indicato il _corsivo_ e il =Maiuscoletto=.
I seguenti refusi sono stati corretti:
Essi sono, a tititolo della loro carica,
decreta, e Noi ordinianiamo quanto segue:
1.º De' principi della famiglia reale, i i quali
18. E creata nel seno del senato una commissione
96. Una dopla di questa dichiarazione sarà deposta
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e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia, by Anonymous
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Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia
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Statuti Costituzionali del Regno d'Italia, by Anonymous
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Title: Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia
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Book Information
- Title
- Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia
- Author(s)
- Anonymous
- Language
- Italian
- Type
- Text
- Release Date
- July 9, 2007
- Word Count
- 24,202 words
- Library of Congress Classification
- JN
- Bookshelves
- IT Legge, Browsing: Law & Criminology, Browsing: Politics
- Rights
- Public domain in the USA.
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